DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 06/11/2013 Delibera del Giudice Sportivo ARS ET LABOR GROTTAGLIE – NARDO CALCIO

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 06/11/2013 Delibera del Giudice Sportivo ARS ET LABOR GROTTAGLIE - NARDO CALCIO Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società NARDO' CALCIO, entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; - rilevato che la Società NARDO' CALCIO risulta essere rinunziataria già in tre precedenti occasioni ( CU. 24 - 27- 45); - rilevato, altresì, che alla quarta rinuncia consegue, quale sanzione, l'esclusione dal Campionato così come previsto dal 5º comma dell'art.53 NOIF e, a titolo di sanzione pecuniaria quella di cui al comma 9 del citato art.53 NOIF; - visti gli artt.17 CGS e 53 NOIF; PQM delibera: 1) di comminare alla società NARDO' la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di escludere la società NARDO' dal campionato di competenza; 3) di comminare alla società NARDO' la sanzione pecuniaria di E. 8.000,00.
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