LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.53/DIV del 05.11.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA FROSINONE – BENEVENTO
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.53/DIV del 05.11.2013
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA FROSINONE - BENEVENTO
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
o s s e r v a
- che sostenitori della società Frosinone più volte durante la gara intonavano cori
inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Benevento;
- che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo;
- che pertanto risulta accertata la responsabilità della società con conseguente
applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn.1 e 3 del C.G.S. e applicazione della
sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S..
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Frosinone la sanzione della chiusura del settore dello stadio
distinti denominato “curva nord” per una gara effettiva;
- di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.
GARA FROSINONE - BENEVENTO
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
o s s e r v a
- che sostenitori in campo avverso della società Benevento più volte durante la gara
intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Frosinone;
- che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo;
- che pertanto risulta accertata la responsabilità della società con conseguente
applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn.1 e 3 del C.G.S. e applicazione della
sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S..
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Benevento la sanzione della chiusura del settore dello stadio
“Ciro Vigorito” denominato “curva sud”, riservato ai tifosi ultras, per una gara effettiva,
- di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.