F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CGF del 13 Novembre 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO DEL CALC. CAPUTO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CGF del 13 Novembre 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO DEL CALC. CAPUTO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013) Con atto del 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, il Sig. Francesco Caputo per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. Il Procuratore Federale rilevava, a carico del Sig. Caputo, altresì, l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. consistente nell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Dinanzi alla Commissione Disciplinare, il Sig. Caputo respingeva le accuse. Con decisione pubblicata in data 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare dichiarava il deferito in questione colpevole delle violazioni a lui ascritte e lo condannava alla squalifica per tre anni e sei mesi. In merito alla posizione del giocatore in questione, i giudici di prime cure ritenevano, infatti, raggiunta la prova circa l’effettiva commissione degli illeciti allo stesso ascritti. In particolare, la Commissione considerava attendibili le dichiarazioni sia dei Sig.ri Masiello, Stellini e Bonomi, i quali smentivano le dichiarazioni del Sig. Caputo, sostenendo la partecipazione di quest’ultimo alla riunione, tenutasi nella palestra, nel corso della quale venne rilevato il contatto con gli emissari della Salernitana, sia del Sig. Esposito, il quale indicava il predetto calciatore tra coloro che ricevettero un compenso per l’alterazione del risultato della gara. Le affermazioni del Sig. Caputo relative al suo infortunio, che lo avrebbe costretto ad allenarsi separatamente ed a sottoporsi a sedute di fisioterapia, venivano, peraltro, ritenute irrilevanti dalla Commissione, dal momento che il giocatore in questione aveva giocato l’intero secondo tempo della suddetta partita, essendo parte integrante della rosa “e, quindi, naturale destinatario della proposta di illecito”. Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, il Sig. Caputo ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. La difesa del Sig. Caputo rileva come la Commissione avrebbe sottovalutato la circostanza relativa all’allenamento del predetto giocatore, avvenuto in orari ed in luoghi separati rispetto al resto della squadra, a causa di un infortunio. Tale circostanza, a detta del Sig. Caputo, non avrebbe permesso a quest’ultimo di partecipare alla riunione avvenuta in palestra con gli emissari della Salernitana. All’udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l’appellante è presente l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore Federale che insiste per il rigetto dell’appello. La Corte, esaminati gli atti, precisa, in primo luogo, l’irrilevanza della circostanza, riferita dalla difesa del Sig. Caputo in sede di ricorso, relativa al fatto che il ricorrente si sarebbe allenato in luoghi ed orari diversi dal resto della squadra, circostanza questa che avrebbe impedito la partecipazione, da parte del Sig. Caputo medesimo, alla riunione in questione. A tal proposito, la Corte, fa presente che l’aver dovuto svolgere, a causa di un infortunio, allenamenti in luoghi ed orari diversi dai compagni di squadra non poteva costituire un impedimento per il Sig. Caputo alla partecipazione dello stesso alla predetta riunione. In altre parole, tale circostanza non può essere fondatamente utilizzata dal ricorrente quale prova certa della propria impossibilità a prendere parte alla riunione avvenuta in palestra e, di conseguenza, non può essere considerata elemento sufficiente ad escludere la responsabilità dell’appellante rispetto ai atti ascrittigli. Sul punto, la Corte rileva, peraltro, che il ricorrente ha giocato il secondo tempo della partita in questione, circostanza questa in aperto contrasto con la tesi sostenuta dal Sig. Caputo in relazione ad un suo infortunio. Del pari irrilevante è, altresì, la contestazione mossa dal Sig. Caputo in merito alla dichiarazione del Sig. Esposito sui fatti oggetto del presente procedimento. A detta della difesa del ricorrente, invero, le affermazioni del Sig. Esposito non potrebbero essere assunte come prove sufficienti per accertare la partecipazione del Sig. Caputo all’illecito in questione, in quanto lo stesso si sarebbe limitato a rispondere affermativamente alla domanda rivoltagli dal P.M. Dr. Angelillis relativa alla ricezione, da parte del Sig. Caputo, del denaro distribuito tra i giocatori del Bari a seguito della combine della gara Salernitana – Bari del 23 maggio 2009. Orbene, sul punto, la Corte rileva come, benché l’affermazione del Sig. Esposito, in ragione della telegrafica articolazione, non può, laddove isolata, essere valutata come prova certa circa il coinvolgimento del Sig. Caputo nell’illecito in questione, è, tuttavia, opportuno evidenziare come tale dichiarazione sia supportata da un quadro probatorio costituito da elementi univoci e concordanti. In particolare, il nome del Sig. Caputo viene riferito in occasione dell’interrogatorio del Sig. Masiello, posto in essere dai magistrati baresi, i quali hanno voluto conoscere con precisione il nome di tutti coloro che erano effettivamente presenti all’incontro tenutosi nella palestra, elencando, ad uno ad uno, al teste i nomi dei calciatori, tra cui il Sig. Caputo medesimo, facenti parte della rosa che prese parte alla gara. Dal verbale redatto in tale occasione emerge, quindi, la partecipazione del Sig. Caputo alla predetta riunione quando il Sig. Masiello risponde affermativamente alla domanda rivolta dal P.M. Dr. Angelillis circa la presenza di tutta la squadra, in generale, e del ricorrente, in particolare, all’incontro in questione. La stessa circostanza viene riferita dal Sig. Stellini, il quale, nel corso dell’interrogatorio, dinanzi al P.M., del 7 agosto 2012, con riferimento alla partecipazione dei singoli calciatori alla riunione presso la palestra, su sollecitazione del magistrato, ha individuato il Sig. Caputo come uno dei giocatori presenti. Ed ancora, il sig. Bonomi, in occasione dell’audizione dinanzi alla procura federale del 4 marzo 2012, ha dichiarato: “tra i presenti, oltre allo stesso Stellini, ricordo con precisione … Caputo”. Infine, nel corso dell’audizione dinanzi alla procura federale dell’11 marzo 2013, il Sig. Masiello individua il Sig. Caputo tra le persone presenti nella camera dell’albergo, sede del ritiro, quando il Sig. Guberti effettuò la telefonata al Sig. Fusco della Salernitana. In virtù dei numerosi, attendibili e concordanti elementi anche testimoniali sopra ricordati, la Corte, pertanto, considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Caputo in relazione a tutte le fasi in cui si è articolato l’illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009. In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per applicare una sanzione per illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova appena superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori / FIGC del 15.9.2011; Amodio / FIGC del 6/12/2011; Spadavecchia / FIGC del 2/1/2012). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Caputo Francesco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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