F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 16 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 094/CGF del 13 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. FERRARIO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013) 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE FERRARIO STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 16 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 094/CGF del 13 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. FERRARIO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013) 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE FERRARIO STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013) Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (C.N.D.), tra gli altri, il calciatore Stefano FERRARIO per rispondere degli addebiti di cui al provvedimento di deferimento del 9.7.2013 (284/4 pf 13-14/BLP) di seguito parzialmente trascritto: “B) GARA LECCE - LAZIO del 22.05.2011 - s.s. 2010-2011: BENASSI Massimiliano …, CASSANO Mario …, FERRARIO Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società U.S. LECCE Spa, GERVASONI Carlo …, MAURI Stefano …, ROSATI Antonio …e ZAMPERINI Alessandro, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS per avere, prima della gara LECCE-LAZIO del 22/05/2011, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare CASSANO per aver messo in contatto GERVASONI con ZAMPERINI al fine di procurare al gruppo degli zingari contatti con calciatori delle due compagini finalizzati all’alterazione del risultato della gara; GERVASONI per aver messo a sua volta in contatto il gruppo degli “Zingari” con ZAMPERINI per il medesimo fine; ZAMPERINI per aver contattato MAURI e FERRARIO, anche in nome e per conto del gruppo degli zingari, proponendo loro l’alterazione della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro; MAURI per aver aderito all’accordo illecito, fornendo il suo apporto per la realizzazione dello stesso anche per far ottenere alla Lazio un vantaggio in classifica e percependo, a tal fine, una somma di denaro; FERRARIO per aver aderito all’accordo illecito, fornendo il suo apporto per la realizzazione dello stesso, coinvolgendo BENASSI e ROSATI che, a loro volta, aderivano alla proposta illecita, percependo tutti e tre, al fine anzidetto, una somma di denaro. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica …”. Alla riunione del 4.7.2013 davanti alla C.N.D., la Procura Federale ha formulato nei confronti di Ferrario la seguente richiesta di sanzione: “squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, in relazione alla gara Lecce- Lazio del 22.05.2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica”. All’esito del dibattimento, la C.D.N., con la delibera di cui al C. U. n. 10/CDN del 2.8.2013, relativamente alla gara Lecce-Lazio del 21.05.2011, derubricata l’originaria incolpazione del Ferrario da illecito sportivo a quella meno grave della violazione dell’obbligo di tempestiva denuncia di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S., ha inflitto al medesimo calciatore la squalifica di mesi sei. La Commissione, con riguardo alla posizione del Ferrario, ha accertato che il medesimo aveva rifiutato di incontrare l’esponente del gruppo degli “Zingari” impegnato nel tentativo di alterazione della gara Lecce/Lazio del 22.5.2011, manifestando allo Zamperini – che, quale interlocutore del medesimo gruppo criminale, lo aveva voluto incontrare per coinvolgerlo nell’illecito – la propria indisponibilità a svolgere un qualsiasi ruolo nel perfezionamento della combine. La Commissione ha infatti ritenuto che “allo stato degli atti … manca un qualunque riscontro esterno alla presunta e successiva attività del FERRARIO volta al coinvolgimento dei propri compagni alla consumazione dell’illecito. In proposito, si consideri che: - in quanto ultima gara di campionato, con il Lecce già salvo, i calciatori non sono andati in ritiro; - i calciatori del Lecce sono stati convocati presso l’Hotel Tiziano solo per il pranzo pre-gara; - FERRARIO ha incontrato ZAMPERINI presso l’Hotel Tiziano due giorni prima della gara; - FERRARIO, reduce da un infortunio, sapeva già di non giocare la gara del 22.5.2011 e, in quanto nemmeno convocato, non avrebbe avuto modo di incontrare i compagni prima della gara, effettivamente incontrati solo nel post-gara, in occasione dei festeggiamenti per la conseguita salvezza. FERRARIO, però, era a conoscenza del motivo dell’interessamento da parte di terzi alla gara, dal momento che – come già rilevato – ZAMPERINI gli disse che c’erano degli amici che volevano mettere dei soldi sulla gara (v. audizione 22.3.2012). Allo stato attuale, peraltro, non risultano neppure elementi di carattere indiziario che dimostrino il compimento da parte di FERRARIO, nei confronti di compagni di squadra, di atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato della gara Lecce-Lazio del 22.5.2011. La condotta ascritta a FERRARIO, pertanto, va derubricata nella meno grave ipotesi di omessa denuncia prevista dall’art. 7, comma 7, CGS e a tale titolo sanzionata”. Nei confronti di tale decisione hanno proposto appello sia la Procura federale che il Ferrario con rispettivi rituali atti di impugnazione. Con il proprio articolato ricorso, la Procura federale, con riferimento alla posizione del calciatore Ferrario, ha riproposto l’impianto accusatorio esposto nell’atto di deferimento e sostenuto dinanzi alla C.D.N., rimarcando come i ripetuti contatti telefonici tra il Ferrario e lo Zamperini, prima e anche dopo lo svolgimento della gara, come pure gli incontri personali tra i medesimi durante la permanenza dello Zamperini nella città di Lecce, rappresentino la prova del coinvolgimento attivo del Ferrario nel perfezionamento dell’illecito. Sostiene la Procura federale che a smentire la ricostruzione posta dalla C.D.N. a fondamento della propria decisione concorrebbero le seguenti considerazioni: a) non sarebbe verosimile che il Ferrario, dopo avere ricevuto dallo Zamperini la proposta illecita nel corso dell’incontro del 20.5.2011 e dopo averla fermamente rigettata, possa avere avuto nel proseguo contatti telefonici così intensi come quelli registrati nei tabulati posti a base del deferimento e possa avere addirittura organizzato con lo Zamperini un cena a casa propria; b) non risulterebbe verosimile che tali contatti sarebbero stati provocati unilateralmente dallo Zamperini con la finalità di tenere sotto controllo la condotta del Ferrario nel timore che potesse adoperarsi per ostacolare l’iniziativa illecita; c) sarebbe al contrario dimostrato, dalla intensità di tali contatti e dalla localizzazione delle celle impegnate dalle utenze telefoniche di Ferrario e Zamperini, che il Ferrario abbia partecipato attivamente all’organizzazione della combine, tenendosi costantemente in contatto con lo Zamperini sia per il perfezionamento dell’accordo che per la successiva percezione del denaro (in particolare: i contatti del 18.5.2011 che avrebbero indotto la decisione del gruppo criminale di far partire per Lecce il corriere recante il denaro destinato agli artefici della combine; la localizzazione della cella impegnata dall’utenza telefonica dello Zamperini la sera del 19.5.2011 nell’area dove è ubicata la abitazione del Ferrario; i contatti del 20.5.2011 immediatamente successivi al momento in cui il cellulare dello Zamperini aggancia la stessa cella telefonica del corriere ungherese incaricato di portare il denaro a Lecce; i ripetuti contatti del post gara). Sulla base di tali ragioni, la Procura federale ha chiesto che la Corte di giustizia federale riqualifichi la condotta del Ferrario per affermarne la responsabilità a titolo di illecito sportivo così come originariamente contestatogli nell’atto di deferimento, comminando al medesimo la squalifica di anni tre e mesi sei. Con il proprio appello, il Ferrario, da parte sua, ha chiesto la riduzione della sanzione comminata sottolineando a proprio favore il contegno collaborativo osservato fin dalla prima audizione davanti alla Procura federale allorchè ammise autonomamente la propria responsabilità in ordine alla omessa tempestiva denuncia del tentativo perpetrato dallo Zamperini di coinvolgerlo nell’illecito sportivo. Inoltre, a dire del ricorrente, il deferimento ricevuto per la ben più grave ipotesi dell’illecito sportivo, in luogo di quella dell’omessa denuncia (che avrebbe dovuto naturalmente scaturire dalla ponderata valutazione della situazione), avrebbe sostanzialmente impedito al medesimo di accedere al rito dell’art. 23 C.G.S. (patteggiamento), avendo il predetto deferimento, così come proposto, alimentato l’interesse del Ferrario all’accertamento processuale della propria estraneità rispetto alla gravissima ipotesi di illecito contestatagli ed alla conseguente valutazione del proprio operato nei termini di gran lunga meno gravi rispetto all’ipotesi prevista e sanzionata dall’art. 7, comma 7, C.G.S. Nel corso del dibattimento in appello, svoltosi in data 16.8.2013, il Procuratore federale ed il difensore del Ferrario hanno illustrato le proprie tesi insistendo nelle conclusioni rassegnate. Le due impugnazioni proposte avverso la medesima decisione vanno preliminarmente riunite. A giudizio di questa Corte, il ricorso della Procura federale, per quel che riguarda la posizione del calciatore Ferrario, non è meritevole di accoglimento dal momento che non risulta sussistano motivi sostanziali, o che siano stati introdotti ulteriori elementi, tali da indurre a discostarsi dalla decisione della C.D.N. Ed infatti, la ricostruzione che assegna al calciatore Ferrario il ruolo di interlocutore esclusivo, o quanto meno privilegiato, dello Zamperini per convincere i calciatori del Lecce ad aderire all’illecito volto ad alterare il risultato della gara Lecce/Lazio del 22.5.2011 non trova alcun riscontro concreto neanche a livello indiziario. A tale proposito, sembra opportuno evidenziare come il nominativo del Ferrario non sia stato mai speso dallo Gervasoni, dalle cui dichiarazioni è sostanzialmente scaturita l’indagine. Né sussistono elementi che possano indurre ad attribuire un particolare contenuto ai frequenti contatti telefonici, che pure ci sono stati, tra il Ferrario e lo Zamperini nei giorni che precedettero la gara ed in quelli immediatamente successivi se è vero che i due risultano essere amici da lunga data e che lo Zamperini, recatosi a Lecce, luogo di residenza del Ferrario, avrebbe potuto avere un naturale interesse, di natura squisitamente amicale, ad incontrare il Ferrario e ad organizzare con il medesimo eventi conviviali. Come pure non vi è alcuna prova, qualificata da un ragionevole grado di attendibilità, che al momento di tali contatti lo Zamperini fosse in compagnia di esponenti dell’organizzazione criminale che possano avere in qualche in modo inciso sul contenuto del dialogo tra i due calciatori, coinvolgendo la posizione del Ferrario ed attribuendole un rilievo significativo nei riguardi del perfezionamento dell’illecito. In buona sostanza le risultanze dei tabulati telefonici, sulla base dei quali la Procura federale ha articolato la propria ipotesi accusatoria, costituiscono prova esclusivamente dell’esistenza di scambi telefonici sull’unica direttrice Zamperini/Ferrario, risultando, almeno allo stato, un dato sconosciuto se il Ferrario si sia o meno messo in contatto con qualsiasi altro soggetto coinvolto, direttamente o indirettamente ed a diverso titolo, nell’organizzazione e nel perfezionamento della combine. Tutto ciò non consente di attribuire a tali contatti telefonici alcun particolare contenuto ai fini della configurazione dell’illecito, tanto meno quello ipotizzato dalla Procura federale, costituendo un dato acquisito la consolidata amicizia tra i due e la presenza dello Zamperini nella città di Lecce nei giorni in questione, elemento di per sé già sufficiente a giustificare l’intensità dei predetti contatti. A ciò si aggiunga che, come detto, il nominativo di Ferrario non risulta essere mai stato chiamato in causa come protagonista della combine da parte dei diversi soggetti ascoltati, lo Gervasoni in primis. Ciò premesso, restano del tutto integre le considerazioni della C.D.N. in ordine alla consapevolezza del Ferrario della procedura di accordo illecito in itinere. Condivisa pertanto la decisione della C.D.N. circa la qualificazione della fattispecie in termini di omessa denuncia ex art. 7, comma 7, C.G.S. a carico del calciatore Ferrario, la Corte ritiene, nondimeno, che possa essere parzialmente accolto il gravame proposto dal medesimo Ferrario al fine di ottenere una attenuazione della sanzione comminata. In effetti, poiché i fatti risalgono a epoca antecedente alla modifica del C.G.S. introdotta con C.U. n. 177/A del 9.6.2011, deve trovare applicazione, in mancanza di previsione specifica, la sanzione di cui all’art. 19, comma 1, C.G.S. in luogo del minimo edittale stabilito dal nuovo testo dell’art. 7, comma 8. Tuttavia la C.D.N. ha ritenuto di dovere equiparare la sanzione a quella di sei mesi introdotta come minimo edittale dalla modifica del 9.6.2011 senza spendere sul punto una particolare motivazione e senza tenere conto, a giudizio di questa Corte, che la posizione del Ferrario possa essere riguardata con minore rigore proprio in ragione del contegno collaborativo che senza dubbio il medesimo calciatore ha ritenuto di dover tenere nei confronti degli organi inquirenti pur non tempestivamente informati così come prevede l’art.7, comma 7, C.G.S. Pertanto, la Corte, nel rispetto anche del principio dell’afflittività della sanzione, ritiene di poter rideterminare la sanzione in mesi 4 di squalifica. Per questi motivi, la C.G.F. riunito l’appello n. 1) con l’appello n. 4) della Procura Federale in ordine al calciatore Ferrario Stefano, accoglie in parte il ricorso del calciatore relativamente alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011, e respinge il ricorso della Procura Federale, rideterminando, pertanto, la sanzione nella squalifica per mesi 4 (quattro). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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