F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 16 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 094/CGF del 13 Novembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL CALC. CASSANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 4 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011, E LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013) 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE CASSANO MARIO IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 16 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 094/CGF del 13 Novembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL CALC. CASSANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 4 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011, E LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013) 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE CASSANO MARIO IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013) Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 10/CDN del 2 agosto 2013, presentavano ricorso il calciatore Mario Cassano e, limitatamente alla gara Lazio- Genoa del 14 maggio 2011, il Procuratore Federale. Il Cassano, attraverso il suo difensore, impugnava in primo luogo l’ordinanza n. 3 emessa dal giudice di prime cure, con la quale era stata rigettata la richiesta della stessa difesa di poter interrogare, o per meglio dire controinterrogare, il Gervasoni, le cui dichiarazioni gravatorie, anche nei confronti del Cassano, costituivano il fondamento della tesi accusatoria. Sosteneva in proposito l’appellante che, costituendo il procedimento disciplinare di fatto il settore penale endoassociativo esso dovrebbe conformarsi ai nuovi principi regolatori del processo penale, secondo i quali la difesa ha il diritto di sottoporre ad esame coloro che rendono dichiarazioni eteroaccusatorie, così da concretizzare il principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Nel merito della vicenda, si osservava come non vi fossero prove dell’avvenuto contatto tra il Cassano e gli “zingari”, anche perché le dichiarazioni del Gervasoni non avevano trovato alcun riscontro esterno, ed anzi, almeno per la partita Lecce- Lazio del 22 maggio2011, era stato lo stesso dichiarante ad escludere che il Cassano fosse a conoscenza della combine. Il Procuratore Federale, dal canto suo, in relazione alla gara Lazio- Genoa, rilevava che la Commissione Disciplinare circa la posizione del calciatore aveva precisato che “da ultimo, per quanto attiene a Cassano, risulta provato che, antecedentemente alla gara, egli ha favorito il contatto tra il gruppo c.d. degli “zingari” e Zamperini. Si tratta di un comportamento che certamente risulta in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 CGS e che, come tale, va sanzionato”. Secondo la Procura tale comportamento integrava, invece, compiutamente l’ipotesi accusatoria di concorso in illecito sportivo contestata al Cassano, in quanto rivolto non genericamente a combinare nel futuro più gare indistinte, ma all’alterazione immediata di Lazio- Genoa, che era prevista il giorno successivo. All’odierna udienza dinanzi la Corte a Sezioni Unite la difesa del reclamante chiedeva, previa decisione sulla decisione di audizione di Carlo Gervasoni, il proscioglimento del Cassano da tutte le incolpazioni. Il Procuratore Federale concludeva invece reiterando la richiesta, avanzata in primo grado, della squalifica di un anno per illecito sportivo, in continuazione con i precedenti provvedimenti sanzionatori. La Corte ritiene di dover accogliere solo parzialmente l’appello del calciatore Cassano, nei sensi e limiti appresso indicati, e di poter accogliere, salva una diversa quantificazione della sanzione, quello della procura Federale. Per inquadrare correttamente i termini della attuale vicenda occorre, preliminarmente, riportare all’attenzione il quadro complessivo della situazione che, come è noto ed evidenziato anche dalle numerose decisioni adottate negli anni scorsi dalla giustizia sportiva nei confronti di diversi tesserati e società, non si esaurisce nell’intervento, al fine di alterare il risultato, e di lucrare il profitto derivante da scommesse sicure, di due gare, Lazio-Genoa e Lecce-Lazio, ma vede questi due ultimi episodi inseriti in una più vasta e complessa attività corruttiva posta in essere da un gruppo composto da cittadini di nazionalità non italiana, in grado di mettere a disposizione notevoli quantità di denaro contante,con le quali interagire con calciatori di diverse società Professionistiche italiane disponibili ad alterare il risultato delle gare da essi stessi, o da loro amici, disputate. Venendo ora al ricorso in esame, occorre ribadire che debbono essere condivise le considerazioni espresse dal giudice di primo grado circa la richiesta della difesa del Cassano di esaminare il Gervasoni, almeno nel senso che nel procedimento previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, a differenza del processo penale, la prova può formarsi anche al di fuori del dibattimento, sia per ovvi motivi di celerità, sia per altrettanto ovvie ragioni che attengono alla diversità di conseguenze e di natura delle sanzioni applicabili. Come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, non è possibile sostenere l’applicabilità automatica di tutti i principi che regolano il giudizio penale al procedimento disciplinare, “che a quello sicuramente si informa senza però costituirne una pedissequa e scontata ripetizione che sarebbe, in tal caso, assolutamente inutile”. Ciò naturalmente non vuol dire che sia del tutto esclusa la possibilità di sentire testimoni o dichiaranti, ma solo che questo passaggio non è obbligatorio ed è lasciato all’apprezzamento del giudicante, che nel caso di specie lo ha ritenuto superfluo. Tale giudizio, come si è anticipato, è condiviso dalla Corte sia in base alla copiosa giurisprudenza formatasi sulla scorta delle dichiarazioni del Gervasoni, ritenute credibili perché confortate da riscontri esterni, sia per il fatto che a sostegno della affermazione di responsabilità del Cassano militano anche elementi diversi. Il calciatore, infatti, risulta essere già stato sanzionato dalla giustizia sportiva in relazione all’alterazione delle gare Albinoleffe-Piacenza del 20 dicembre 2010 e Atalanta-Piacenza del 19 marzo 2011, in ordine alle quali al Cassano era stato contestato proprio il fatto di avere messo in contatto il coincolpato Zamperini, a sua volta sanzionato, con Hristian Ilievski, esponente del gruppo dei cosiddetti “zingari”. Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza circa la sostanziale unitarietà del fenomeno illecito, si tratta nel caso di specie, quindi, semplicemente del rinnovarsi di un comportamento già acclarato in precedenti occasioni. D’altro canto anche Zamperini ha dichiarato, così sostanzialmente asseverando le affermazioni di Gervasoni, che il Cassano, il 13 maggio 2011, la sera precedente la gara Lazio-Genoa, si era adoperato per metterlo in contatto con Gervasoni al fine di consentire l’intervento degli “zingari”, cosi che appare rispondente al vero che l’appellante era “pacificamente sodale del gruppo degli zingari”. La partecipazione attiva e agevolativa all’instaurarsi dei contatti volti alla realizzazione dell’illecito disvelano un evidente connotato causale nel dispiegarsi dell’azione illecita sanzionata a termini del Codice di giustizia. Ne consegue che, quanto al ricorso del Procuratore Federale, limitato alla gara Lazio- Genoa, esso a giudizio della Corte merita di essere accolto, ed invero non solo per le circostanze già ricordate, che sono tutte orientate in senso gravatorio per l’incolpato, ma anche in considerazione di un ulteriore dato empirico di tipo logico-sistematico. L’ennesimo contatto tra Cassano e gli “zingari”, seppur come tramite (stabile) di Zamperini, infatti, oltre ad essere, come si è già notato, la ripetizione di un copione da tempo sulle scene, risulta posto in essere espressamente quando mancavano solo due giornate di gara al termine del campionato 2010/2011, e quindi non poteva che essere indirizzato all’aggiustamento della partita immediatamente prossima, giacché altrimenti si sarebbe risolto in un rapporto fine a se stesso privo di scopo concreto. Risulta, allora, in definitiva non condivisibile la parte della decisione di primo grado laddove essa, pur ritenendo provato il contatto tra il gruppo degli “zingari” e Zamperini attraverso Cassano, riqualifica tale comportamento declassandolo a mera violazione dei principi generalissimi di lealtà e probità sportiva cui all’art. 1 CGS, mentre per le ragioni descritte esso deve essere ascritto alla più grave categoria dell’illecito sportivo, in concorso, ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 CGS. Al contrario, in relazione all’incontro Lecce – Lazio non sono emersi concreti contatti tali da giustificare l’affermazione di responsabilità del Cassano, finanche in relazione alla violazione dei suddetti principi ex art. 1 CGS, di modo che l’appello del medesimo può trovare accoglimento in parte qua. Circa la sanzione complessivamente da infliggere, in esito all’accoglimento di entrambi gli appelli, nei limiti accennati, la Corte osserva che in primo grado la Procura Federale aveva richiesto la squalifica per un anno (richiesta ribadita nella presente sede), in continuazione con i precedenti provvedimenti sanzionatori, in ordine alle gare Lazio-Genoa e Lecce-Lazio, mentre la Commissione Disciplinare aveva irrogato, riqualificati entrambi gli episodi come violazione dell’obbligo di lealtà sportiva, la squalifica per quattro mesi. L’impugnazione dell’organo federale di accusa attiene, come più volte ribadito, alla sola gara Lazio-Genoa, ed il parziale accoglimento dell’appello defensionale del tesserato reclamante limita l’affermazione di responsabilità del calciatore alla sola detta gara Lazio – Genoa, in ordine alla quale l’accoglimento del ricorso del Procuratore Federale, riqualificato il fatto ascritto come illecito sportivo ai sensi dell’art. 7 CGS, comporta che la Corte ridetermini la sanzione da infliggersi nei confronti del calciatore Mario Cassano in mesi sei di squalifica, in continuazione con le pregresse decisioni sanzionatorie, misura che appare, anche sul piano dosimetrico, adeguata al complessivo reale comportamento partecipativo dell’incolpato. Per questi motivi la C.G.F., riunito l’appello n. 5) con l’appello n. 4) della Procura Federale in relazione alla posizione del calciatore Cassano Mario, accoglie in parte il ricorso del calciatore annullando la sanzione inflitta per l’incontro Lecce/Lazio del 22.5.2011; accoglie altresì l’appello della Procura Federale in relazione alla gara Lazio/Genoa del 14.5.2011, e, pertanto, ridetermina la sanzione inflitta ai sensi dell’art. 7, commi, 1, 2 5 e 6 C.G.S., secondo il vincolo della continuazione con precedenti illeciti, in mesi 6 di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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