COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°13 a carico di: – sig. DISTILO Francesco, Dirigente della Società SS Galatro e la Società SS GALATRO; per rispondere, rispettivamente: – il primo della violazione del’art.1, comma 1, del CGS., per avere – abusando delle sue funzioni di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza – tentato di intimidire l’Arbitro della gara Taurianovese – Galatro del 21.12.2012, sig. Antonuccio Marco, allo scopo di condizionarne, mediante minaccia di future conseguenze sulla sua carriera arbitrale, la condotta in occasione del secondo tempo dell’incontro in esame; – la Società Sportiva SS. GALATRO, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al precitato suo Dirigente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°13 a carico di: - sig. DISTILO Francesco, Dirigente della Società SS Galatro e la Società SS GALATRO; per rispondere, rispettivamente: - il primo della violazione del'art.1, comma 1, del CGS., per avere - abusando delle sue funzioni di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza - tentato di intimidire l'Arbitro della gara Taurianovese - Galatro del 21.12.2012, sig. Antonuccio Marco, allo scopo di condizionarne, mediante minaccia di future conseguenze sulla sua carriera arbitrale, la condotta in occasione del secondo tempo dell'incontro in esame; - la Società Sportiva SS. GALATRO, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al precitato suo Dirigente. IL DEFERIMENTO Con nota dell'11 settembre 2013, n. 1012/885 pf 12-13 GR/mg, IL VICE PROCURATORE FEDERALE, - letta la nota Prot.nr.56/CDT/CDA datata 6.3.2013 con la quale la Segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria trasmetteva a questa Procura Federale, per le valutazioni di competenza, gli atti ufficiali relativi ad un reclamo inoltrato dalla Società sportiva SS. Galatro avverso la delibera sanzionatoria adottata a carico di alcuni suoi tesserati dal G.S.T. presso la Delegazione Distrettuale LND di Gioia Tauro, in relazione ad episodi verificatisi in occasione della gara del Campionato Allievi Provinciali Turianovese - Galatro del 21.12.2012; - Rilevato, sulla base del supplemento del referto datato 21.12.2012 nonché delle dichiarazioni rese in data 4.3.2013 innanzi alla predetta C.D.T. dall'arbitro sig. Antonuccio Marco della Sezione AIA di Taurianova, che il Dirigente della Società SS Galatro, sig. Distilo Francesco, già colpito da provvedimento di espulsione per condotta antiregolamentare, dopo la fine del primo tempo della gara Taurianovese - Galatro aveva avvicinato negli spogliatoi il direttore di gara intimandogli con fare intimidatorio dopo aver esibito un tesserino di appartenere al Corpo della Guardia di Finanza, di fornirgli le proprie generalità e minacciandolo nel contempo di ostacolare il prosieguo della sua carriera arbitrale se "non si fosse comportato bene"; - Esaminata la documentazione acquisita e le risultanze degli accertamenti esperiti nel corso della attività istruttoria condotta dal Collaboratore di questa Procura Federale, avv. Antonio Cogliandro, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; - Rilevato che la predetta attività inquirente ha consentito di acquisire obiettivi riscontri in ordine al comportamento tenuto dal dirigente della Società SS. Galatro, sig.Distilo Francesco, nei confronti dell'Arbitro Antonuccio Marco; - Considerato che la condotta tenuta dal summenzionato Distilo Francesco costituisce palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere egli tentato, avvalendosi indebitamente dei poteri derivanti dal suo ruolo di appartenente ad un Corpo della Guardia di Finanza, di intimidire I'Arbitro Antonuccio Marco allo scopo di condizionarne la direzione nel prosieguo della gara del Campionato Allievi Provinciali Taurianovese-Galatro del 21.12.2012; - Considerato che dalla condotta violativa innanzi descritta consegue la responsabilità oggettiva della Società Sportiva SS GALATRO, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S.; - Vista la proposta del Sostituto Procuratore dott.Salvatore Galeota; - Visto l'art.32,comma 4, del C.G.S; HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della LND: - il sig. DISTILO Francesco, Dirigente della Società SS Galatro, e la Società SS GALATRO; per rispondere, rispettivamente: il primo della violazione del'art.1, comma 1, del C.G.S., per avere - abusando delle sue funzioni di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza - tentato di intimidire l'Arbitro della gara Taurianovese-Galatro del 21.12.2012, sig. Antonuccio Marco, allo scopo di condizionarne, mediante minaccia di future conseguenze sulla sua carriera arbitrale, la condotta in occasione del secondo tempo dell'incontro in esame; - la Società Sportiva SS. GALATRO, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al precitato suo Dirigente. IL DIBATTIMENTO Nella riunione dell'11 novembre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i deferiti. Il sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - al sig. DISTILO Francesco, Dirigente della Società SS Galatro, anni 1 di inibizione; - alla Società SS GALATRO € 500 di ammenda. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, irroga : - AL Sig. DISTILO Francesco l’ inibizione di mesi OTTO (8) e quindi fino al 23 LUGLIO 2014 (già inibito fino al 23.11.2013); - alla società S.S. GALATRO l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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