• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 Novembre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 117 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ESPOSITO GIOVANNI (ALL’EPOCA
DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRIMULA): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI
SIGG. STANZIOLA CARMELO, MELUCCIO CRISTIANO, MELUCCIO UMBERTO, MARRAZZO
GIUSEPPE, GERVASI GIUSEPPE E SPERANZA FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI
DIRIGENTI TESSERATI A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTOLA): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 41, COMMA 5, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. IULIAN DINCA FLORIN (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRIMULA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTOLA: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 Novembre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 117 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ESPOSITO GIOVANNI (ALL’EPOCA
DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRIMULA): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI
SIGG. STANZIOLA CARMELO, MELUCCIO CRISTIANO, MELUCCIO UMBERTO, MARRAZZO
GIUSEPPE, GERVASI GIUSEPPE E SPERANZA FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI
DIRIGENTI TESSERATI A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTOLA): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 41, COMMA 5, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. IULIAN DINCA FLORIN (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRIMULA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTOLA: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 luglio 2013, che ha fatto seguito all'atto di
deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 4 dicembre 2012,
protocollo 3358/28, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa
indicate; tanto premesso,
OSSERVA:
alla riunione dell’11 novembre 2013 sono presenti la Procura Federale, in persona del suo Sostituto,
Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché i deferiti, rappresentati dall’assistente
legale, Sig. Meluccio Umberto, Sig. Esposito Giovanni e la società Centola. Il rappresentante della
Procura Federale ha preso, inoltre, atto dell'assenza degli altri deferiti, sigg. Stanziola Carmelo,
Meluccio Cristiano, Marrazzo Giuseppe, Speranza Francesco, Iulian Dinca Florin, nonché la società
A.S.D. Primula, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate
regolarmente notificate). Questa C.D.T., preliminarmente, dà atto alla Procura Federale, nella
persona del sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, delle memorie difensive depositate
in atti dai sigg.: Esposito Giovanni, Stanziola Carmelo, Meluccio Cristiano, Meluccio Umberto,
Marrazzo Giuseppe, Gervasi Giuseppe e Speranza Francesco, nonché dai sigg. Lamassa Antonio e
Mascolo Giuseppe, rispettivamente nelle qualità di presidenti delle società Centola e Primula. Il
rappresentante della Procura Federale ha ritenuto provata la colpevolezza dei deferiti, relativa alle
seguenti circostanze: quanto al sig. Esposito Giovanni, per aver preso parte, senza averne titolo, nel
periodo dal 18.12.2011 al 27.04.2012, a numero quattordici gare del campionato di 1^ Categoria
nella formazione della società A.S.D. Centola, integrando, in tal modo, le violazioni del Codice di
Giustizia Sportiva, in ordine agli articoli indicati in epigrafe; quanto ai sigg. Stanziola Carmelo,
Meluccio Cristiano, Meluccio Umberto, Marrazzo Giuseppe, Gervasi Giuseppe e Speranza
Francesco, per aver sottoscritto, nelle vesti di accompagnatori ufficiali, numero quattordici distinte
ufficiali di gara della società Centola, relative ad altrettante gare del Campionato di 1^ Categoria,
avallando la posizione irregolare del calciatore Esposito Giovanni in esse elencato, risultato sempre
tesserato a favore della società Primula, integrando, in tal modo, le violazioni del Codice di Giustizia
Sportiva, indicate in epigrafe; quanto al sig. Iulian Dinca Florin, calciatore tesserato a favore della
società Centola, per aver colpito, proditoriamente, al 15’ del secondo tempo della gara del
campionato di 1^ Categoria Centola / Evoli, con un violento pugno il volto, del calciatore avversario
Salvatore Di Stefano, procurandogli un trauma facciale, giudicato guaribile in sette giorni: fatto, in
conseguenza del quale, immediatamente a seguire, si generava una pericolosa rissa tra i dirigenti
ed i calciatori di entrambe le squadre, per cui il direttore di gara è stato costretto a sospendere
definitivamente la gara, integrando, in tal modo, le violazioni del Codice di Giustizia Sportiva,
elencate in epigrafe; quanto alla società Primula, la sua posizione è stata esaminata in ragione del
principio della responsabilità oggettiva, per la condotta ascritta al proprio calciatore, sig. Esposito
Giovanni; quanto alla società Centola, la sua posizione è stata esaminata in ragione del principio
della responsabilità oggettiva, per la condotta ascritta ai propri dirigenti, sigg. Stanziola Carmelo,
Meluccio Cristiano, Meluccio Umberto, Marrazzo Giuseppe, Gervasi Giuseppe e Speranza
Francesco, nonché per la condotta ascritta al calciatore, sig. Esposito Giovanni. L’assistente legale
si riporta alle memorie difensive, ribadendo che la posizione irregolare del calciatore Esposito
Giovanni fosse scaturita dal fatto che la raccomandata spedita dal C.R. Campania e diretta alla
società Centola sia stata ritirata dal sig. Profice Giuseppe e che essa era rimasta in giacenza nella
posta dell’esercizio commerciale, del quale il nominato sig. Profice era titolare. Al riguardo,
l’assistente legale sottolinea di aver depositato, per conto della società Centola, una dichiarazione
del medesimo sig. Profice, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale
sono state confermate le circostanze oralmente rappresentate. Tanto premesso, il Sostituto
Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del calciatore
Esposito Giovanni, la sanzione della squalifica per sette giornate di gara; a carico del calciatore
Julian Dinca Florin, la sanzione della squalifica per mesi tre; a carico del dirigente, sig. Stanziola
Carmelo, la sanzione dell’inibizione per mesi quattro; a carico dei dirigenti, sigg. Meluccio Cristiano,
Meluccio Umberto e Marrazzo Giuseppe, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico dei
dirigenti, sigg. Gervasi Giuseppe e Speranza Francesco, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; a
carico della società Primula, l'ammenda di euro 1.000,00; a carico della società Centola, l’ammenda
di euro 1.000.00 nonché la penalizzazione di quattro punti in classifica. Nel merito, questa
Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto, in via preliminare, che, in base al Codice di
Giustizia Sportiva, i deferimenti in esame siano fondati e motivati. Quanto alla commisurazione delle
sanzioni, questa C.D.T., preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze,
di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, le ha deliberate, come di seguito indicate,
tenuto conto delle circostanze, di fatto e di diritto, della documentazione depositata, nonché in
conformità, doverosamente proporzionale, a quanto disposto in occasione di deferimenti per motivi
analoghi: a carico del calciatore Esposito Giovanni, la squalifica per quattro giornate di gara; a
carico del calciatore Julian Dinca Florin, la squalifica fino al 31.12.2013; a carico del dirigente, sig.
Stanziola Carmelo, l’inibizione fino al 31.12.2013; a carico dei dirigenti, sigg. Meluccio Cristiano,
Meluccio Umberto e Marrazzo Giuseppe, l’inibizione fino al 13.12.2013; a carico dei dirigenti, sigg.
Gervasi Giuseppe e Speranza Francesco, l’inibizione fino al 13.12.2013; a carico della società
Centola, l’ammenda di euro 350,00; a carico della società Primula (società inattiva, come dal
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 56 del 7.12.2012, pag. 2), dispone il non luogo a
provvedere. P.Q.M.
DELIBERA
in esito al deferimento in esame, le seguenti sanzioni: a carico del calciatore Esposito
Giovanni, la squalifica per quattro giornate di gara; a carico del calciatore Julian Dinca
Florin, la squalifica fino al 31.12.2013; a carico del dirigente, sig. Stanziola Carmelo,
l’inibizione fino al 31.12.2013; a carico dei dirigenti, sigg. Meluccio Cristiano, Meluccio
Umberto e Marrazzo Giuseppe, l’inibizione fino al 13.12.2013; a carico dei dirigenti, sigg.
Gervasi Giuseppe e Speranza Francesco, l’inibizione fino al 13.12.2013; a carico della società
Centola, l’ammenda di euro 350,00; a carico della società Primula, società inattiva, dispone il non luogo a provvedere.
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Delibere della Commissione Disciplinare
N. 117 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ESPOSITO GIOVANNI (ALL’EPOCA
DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRIMULA): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEI
SIGG. STANZIOLA CARMELO, MELUCCIO CRISTIANO, MELUCCIO UMBERTO, MARRAZZO
GIUSEPPE, GERVASI GIUSEPPE E SPERANZA FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI
DIRIGENTI TESSERATI A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTOLA): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 41, COMMA 5, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. IULIAN DINCA FLORIN (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRIMULA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CENTOLA: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA"