COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 24 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING CAVRIAGO ’06 avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 15 bis del 18.10.2013 gara SPORTING CAVRIAGO – BELLAROSA del 13.10.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 24 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING CAVRIAGO '06 avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 15 bis del 18.10.2013 gara SPORTING CAVRIAGO – BELLAROSA del 13.10.2013 L'A.S.D. SPORTING CAVRIAGO '06 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza “il marchiano errore in cui è incorso il G.S. in occasione del compimento, ex ufficio, di presunte attività istruttoria (condotta che esorbita i poteri tipici consentiti al Giudice di primo cure in casi analoghi e che, pertanto, è idonea ad inficiare la delibera in contestazione), appare agevole solo che si ponga mente alle normative di riferimento applicabili al caso di specie”. “Il BELLAROSA ha promosso reclamo avverso la regolarità della gara sul presupposto della posizione non conforme a normativa settoriale in materia di tesseramento del calc. Lorenzo Corciolani. In primis si rileva l'inesattezza del G.S. allorquando ha ritenuto di non omologare il risultato dell'incontro calcistico in esame in quanto la società Bellarosa ha preannunciato reclamo, mai pervenuto alla reclamante. Con riferimento alle norme in vigore, una volta radicato il procedimento per violazione della posizione dei calciatori ex art. 17, comma 5, C.G.S., occorre distinguere se la procedura sia stata instaurata d'ufficio oppure su reclamo di parte. Nel primo caso il G.S., in conformità al dettato normativo, deve giudicare, unicamente sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara. Nel secondo caso si ritiene che il Giudicante possa fondare le proprie decisioni anche sulle emergenze prodotte dal reclamante, sia sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara. Il G.S. Ha abusato dei poteri ex ufficio, allo stesso consentiti ex art. 29, comma 8, C.G.S. L'unica possibilità che doveva essere intrapresa dal G.S. era quella concessa dall'art. 47 C.G.S., il quale prevede che si possa instaurare il procedimento avanti alla Commissione Tesseramenti. Il G.S. è giunto alla conclusione sulla posizione del calc. Corciolani : 1) non in forza di produzioni documentali fornite dal Bellarosa, la quale nulla ha offerto in comunicazione; 2) non sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, ex art. 29, comma 8, C.G.S.; 3) senza dubbio, non mediante preliminare rinvio della questione circa la definizione della posizione di tesseramento del Corciolani alla Commissione Tesseramenti. In buona sostanza, il Giudice di prime cure è pervenuto alla nota conclusione in modo anomalo, non conformandosi alle prescrizioni imposte al Giudice dalla normativa di settore nei casi di procedimento ex art. 29, comma 8, C.G.S., ponendo in essere un'attività istruttoria ignota e comunque non consentita ex lege, ai sensi degli artt. 35 e 44 del C.G.S.. Chiede l'annullamento e/o revoca della delibera del G.S. E, per l'effetto, confermare il risultato ottenuto sul campo. La Commissione, − visti gli atti ufficiali; − dato atto che : 1) l'A.S.D. G.S. BELLAROSA, in data 15.11.2013 inoltrò reclamo al G.S. di Reggio Emilia, facendo presente che il calc. CORCIOLANI LORENZO, schierato in campo dall'A.S.D. SPORTING CAVRIAGO nella partita Sporting Cavriago – Bellarosa del 13.10.2013 “non risulta tesserato con la soc. Sporting Cavriago '06”, accompagnando il reclamo dalla ricevuta della raccomandata inviata in pari data all'A.S.D. Sporting Cavriago, nel rispetto dell'art. 46, comma 2, del C.G.S.; 2) il Giudice di prime cure, seguendo le procedure previste nei casi di specie, attraverso la interrogazione on line dell'Archivio dati centralizzato F.I.G.C.-Roma, rilevò che il calc. CORCIOLANI, alla data della disputa della gara, non risultava tesserato per l'A.S.D. Sporting Cavriago essendo nella posizione di “svincolato” e, pertanto, non avente titolo per prendere parte alla gara Sporting Cavriago – Bellarosa del 13.10.2013 (Una successiva interrogazione ha evidenziato che detto calciatore risulta tesserato per l'A.S.D. SPORTING CAVRIAGO con decorrenza 18.10.2013); 3) sulla base di quanto appurato, il G.S. di Reggio Emilia, operando ex art, 29, comma 8 e in applicazione dell'art. 17, comma 5, del C.G.S., deliberò la sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico dell'A.S.D. SPORTING CAVRIAGO '06; − valutato non pertinente al caso di specie quanto asserito dalla reclamante in ordine al ricorso alla Commissione Tesseramenti, che si occupa di vertenze ben più importanti del semplice accertamento della posizione di un calciatore (v.es. ultima riunione della Comm.Tesseramenti(una al mese) del 9.10.2013 : 10 ricorsi di società avverso lo svincolo di calciatori, 2 ricorsi di calciatori avverso mancato tesseramento, 1 ricorso del padre di un calciatore minore per ottenere l'annullamento del tesseramento del figlio, 1 richiesta di giudizio su tesseramento contestato); − ritenuto corretto l'operato del Giudice di prime cure nell'assunzione della decisione impugnata, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell'A.S.D. SPORTING CAVRIAGO '06, confermando la sanzione della perdita per 0 – 3 a carico dell'A.S.D. SPORTING CAVRIAGO '06 della partita Sporting Cavriago – Bellarosa del 13.10.2013. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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