COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 del 14.11.2013 Delibere del Giudice Sportivo IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, visti il rapporto dell’arbitro ed il supplemento stilato dallo stesso relativi alla gara S.S. S.GIOVANNI – A.S.D. PRO ROMANS MEDEA, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi”, Girone “E”, disputatasi il 10.11.2013 a Trieste e conclusasi con il risultato di 2-4; procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) del C.G.S.;
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 del 14.11.2013
Delibere del Giudice Sportivo
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
visti il rapporto dell’arbitro ed il supplemento stilato dallo stesso relativi alla gara
S.S. S.GIOVANNI – A.S.D. PRO ROMANS MEDEA, valevole per il Campionato Regionale
“Giovanissimi”, Girone “E”, disputatasi il 10.11.2013 a Trieste e conclusasi con il risultato di 2-4;
procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) del C.G.S.;
preso atto che nel proprio rapporto e nel supplemento il direttore di gara (di seguito d.d.g.)
riferiva di aver allontanato dal recinto di gioco, al 29’ del 2° tempo del predetto incontro, il sig.
FONTANA Giulio, assistente di parte messogli a disposizione dall’A.D.S. Pro Romans Medea,
per continue proteste e per avergli rivolto espressioni irriguardose; il sig. Fontana, nell’occasione,
non ottemperava subito alla decisione del d.d.g., continuava ad offenderlo e gettava la
bandierina a terra; dopo l’allontanamento del sig. Fontana, il d.d.g. chiedeva alla soc. Pro
Romans Medea (e precisamente all’allenatore della stessa) di sostituire lo stesso con altra
persona nelle funzioni di assistente di parte, ma la citata società non ottemperava all’invito
dell’arbitro, il quale, a questo punto, decideva, come da lui stesso dichiarato, di proseguire la
gara in questione senza l’assistente di parte dell’A.S.D. Pro Romans Medea;
osservato che, nella circostanza suindicata, è stato disatteso quanto contemplato dalle “Decisioni
Ufficiali FIGC”, annesse alla regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che, nel paragrafo
“Assistente di parte” recita: “1) Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell’arbitro,
le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un
calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica. –
Omissis – “
preso atto, altresì, che nella “Guida pratica AIA”, riguardante sempre la regola 6 del
Regolamento del Giuoco del Calcio, al punto 11, viene chiarito che, qualora un assistente di
parte abbandoni l’incarico, “l’arbitro dovrà chiedere al capitano della squadra cui appartiene
l’assistente di indicare un altro proprio tesserato (che potrebbe essere anche un
calciatore partecipante al gioco), il quale dovrà assumere tale funzione; diversamente la
gara non potrà continuare. In ogni caso, dell’accaduto, l’arbitro dovrà riferire nel rapporto di
gara”;
considerato che la presenza di entrambi gli assistenti di parte è obbligatoria, altrimenti la gara
non potrà essere iniziata o proseguita;
rilevato che, a fronte della mancata ottemperanza da parte della soc. Pro Romans Medea di
indicare un’altra persona, in sostituzione del sig. Fontana, per assolvere alle funzioni di
assistente di parte negli ultimi 10 minuti della gara in questione (6 minuti di tempo regolamentare
e 4 minuti di recupero), l’arbitro ha deciso di far proseguire ugualmente la gara,
contrariamente a quanto stabilito dalla predetta norma ed incorrendo così in errore;
preso atto che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto immediatamente
dichiarato dall’arbitro nel proprio rapporto e nel supplemento;
accertato che nei dieci minuti finali (dal 29’ della ripresa e fino alla fine del secondo tempo, che
come noto ha una durata per la categoria “giovanissimi” di 35 minuti, più i quattro minuti di
recupero), la gara si era svolta in maniera irregolare in quanto il d.d.g. la aveva fatta proseguire
con un solo assistente di parte (quello della soc. San Giovanni) a causa della mancata
sostituzione da parte della soc. Pro Romans Medea del proprio assistente di parte, allontanato
dal recinto di gioco per condotta irriguardosa;
P.Q.M.
- dichiara, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. c) C.G.S., non regolare la gara S.GIOVANNI – PRO
ROMANS MEDEA del 10.11.2013, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi”, Girone
“E”, e ne ordina la ripetizione;
- squalifica il Sig. FONTANA Giulio, assistente di parte dell’arbitro, fino al 13 dicembre 2013,ai
sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S., per essere stato allontanato dal recinto di gioco per
condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e per non aver subito ottemperato alla decisione
dello stesso, persistendo in tale comportamento;
- rimette gli atti al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND per i conseguenti
adempimenti di competenza.
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