COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 91/LND del 13.11.2013 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO MONTEROTONDO CALCIO – REAL MONTEROSI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 91/LND del 13.11.2013
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO
MONTEROTONDO CALCIO - REAL MONTEROSI
Il Giudice Sportivo
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe
RILEVA
- Al 28' del primo tempo a seguito di uno scontro fortuito fra due calciatori della Società MONTEROTONDO
CALCIO, uno di questi il Sig. BENDA ALESSIO rimaneva privo di sensi al suolo. Interveniva prontamente il
medico ed il massaggiatore della Società che prestavano le prime cure al malcapitato calciatore il quale
dopo circa due minuti riprendeva conoscenza. Dopo dieci minuti di interruzione intervenivano gli Operatori
Sanitari con un'autoambulanza che trasportavano il Sig. BENDA ALESSIO al Pronto Soccorso.
Mentre l'arbitro faceva riprendere il gioco, la Società MONTEROTONDO CALCIO chiedeva la sostituzione
del calciatore infortunato, nel frattempo il capitano Sig. FEDERICI Matteo gli comunicava che la propria
squadra non intendeva proseguire la gara.
Pertanto l'arbitro rientrava negli spogliatoi comunicando al capitano della Società MONTEROSI di rimanere a
disposizione.
Successivamente il dirigente della Società MONTEROTONDO CALCIO consegnava all'arbitro una
dichiarazione unilaterale in cui afferma che "I GIOCATORI TUTTI E I PROPRI DIRIGENTI NON SONO IN
GRADO DI PROSEGUIRE LA GARA ED INTENDONO ABBANDONARE IL TERRENO DI GIOCO
PERCHE' SCOSSI DALLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CALCIATORE INFORTUNATO" Tale
dichiarazione è firmata dal dirigente accompagnatore, dal capitano e dall’allenatore dalla squadra.
A seguito di tale documento, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente l'incontro al 28' del primo
tempo sul seguente risultato:
MONTEROTONDO CALCIO - REAL MONTEROSI 0-1
- Considerato quanto sopra riportato, è evidente che la gara non è stata portata a termine per decisione della
Società MONTEROTONDO CALCIO che deve considerarsi a tutti gli effetti rinunciataria Infatti, l'arbitro
sostiene che, dopo l'uscita dal terreno di gioco del calciatore infortunato, stava riprendendo il gioco e la
Società MONTEROTONDO CALCIO aveva richiesto la sostituzione.
I provvedimenti disciplinari sono riportati nel relativo paragrafo.
- Pertanto ai sensi dell'art. 17 comma 1 del CGS e 53 comma 2 delle NOIF
PQM
DELIBERA
- di infliggere alla Società MONTEROTONDO CALCIO la punizione della perdita della gara con il punteggio
di 0-3 nonché l'ammenda di euro 250,00 (1ª rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica;
2) di inibire il Sig. DE ROSSI Filippo dirigente della Società MONTEROTONDO CALCIO fino al 29.11.2013