COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE DI PUCCHIO ENRICO (TESS. CITTA’ DI SORA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 12 DEL 31.10.2013 (Gara: CITTA’ DEI PAPI – CITTA’ DI SORA del 25.10.2013 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE DI PUCCHIO ENRICO (TESS. CITTA’ DI SORA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 12 DEL 31.10.2013 (Gara: CITTA’ DEI PAPI – CITTA’ DI SORA del 25.10.2013 – Campionato C5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore DI PUCCHIO ENRICO da 3 a 2 gare. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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