COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE MATTEO SABETTA (TESS. SANGIOVANNESE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 12 DEL 31.10.2013 (Gara: ATL. MONTECIFALCO – SANGIOVANNESE del 26.10.2013 – Campionato Juniores Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE MATTEO SABETTA (TESS. SANGIOVANNESE) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A SUO CARICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 12
DEL 31.10.2013
(Gara: ATL. MONTECIFALCO - SANGIOVANNESE del 26.10.2013 – Campionato Juniores
Prov. Frosinone)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore SABETTA MATTEO al 31.10.2014.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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