COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA PASTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2014 A CARICO DEL CALCIATORE DE LELLIS DANILO E RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 11 DEL 24.10.2013 (Gara: VILLA LATINA – NUOVA PASTENA del 20.10.2013 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA PASTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2014 A CARICO DEL CALCIATORE DE LELLIS DANILO E RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 11 DEL 24.10.2013 (Gara: VILLA LATINA – NUOVA PASTENA del 20.10.2013 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, premette, in via preliminare, che la richiesta di annullamento della gara in titolo è da dichiararsi inammissibile, in quanto le norme regolamentari avverso la non omologazione di un risultato di una gara, prevedono, entro le 24 ore dalla gara, il preannuncio di reclamo al giudice sportivo competente e di trasmettere il relativo reclamo entro i sette giorni successivi alla gara stessa con invio contestuale alla Società controparte di copia del ricorso. Poiché nel caso in esame, la Società NUOVA PASTENA, non si è attenuta a quanto sopra, il reclamo stesso, per tale aspetto, deve dichiararsi inammissibile. Per quanto attiene invece alla richiesta di riduzione della squalifica inflitta al calciatore DE LELLIS DANILO, questa Commissione, dopo aver attentamente letto gli atti di gara, ed il conseguente ricorso, si è resa conto che, in effetti, aldilà delle argomentazioni esposte dalla Società NUOVA PASTENA, riguardanti essenzialmente decisioni di natura tecnica, adottate in campo dall’arbitro, che sono di sua esclusiva competenza, la sanzione inflitta al DE LELLIS può essere adeguatamente ridimensionata. Infatti, l’aver offeso e minacciato l’arbitro e colpito con violenza il cartellino rosso nella mano del direttore di gara, è da considerarsi sicuramente un comportamento deprecabile sotto l’aspetto di etica sportiva, ma non nella misura stabilita dal Giudice Sportivo. Detto tutto ciò, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente all’esito della gara. Di accogliere parzialmente il reclamo in merito alla squalifica del calciatore DE LELLIS DANILO riducendola al 30.6.2014, così come anticipato nel C.U. N. 89 dell’8.11.2013.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it