COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASCIOLI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 LND DEL 24.10.2013 (Gara: VIRTUS POLI – VIS ROMA NOVA del 19.10.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASCIOLI LUCA ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 LND DEL
24.10.2013
(Gara: VIRTUS POLI – VIS ROMA NOVA del 19.10.2013 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, in cui la Società in titolo chiede la revoca della squalifica per il
calciatore CASCIOLI LUCA, asserendo che il responsabile dello sputo ad un calciatore della
squadra avversaria, sarebbe stato il proprio dirigente in funzione di assistente di parte;
esaminati gli atti ufficiali, dai quali risulta inequivocabilmente che l’autore del gesto è stato il
calciatore CASCIOLI LUCA, perciò in caso di discordanza, prevale il contenuto del referto arbitrale;
ascoltata, come da richiesta, la società interessata, la stessa ha ribadito quanto sostenuto nel
reclamo.
Ritenuta congrua la sanzione inflitte in primo grado dal Giudice Sportivo, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo.
La tassa reclamo va incamerata, così come anticipato nel C.U. N. 89 dell’8.11.2013.
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