COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL 31.10.2013 (Gara: PRO CALCIO ANGUILLARA – HERMES ROMA del 27.10.2013 – Campionato Allievi Provinciali Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL
31.10.2013
(Gara: PRO CALCIO ANGUILLARA – HERMES ROMA del 27.10.2013 – Campionato Allievi
Provinciali Roma)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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