COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CISTERNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PICA MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30 SGS DEL 17.10.2013 (Gara: FONDI CALCIO – PRO CISTERNA del 13.10.2013 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CISTERNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PICA MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30 SGS DEL 17.10.2013 (Gara: FONDI CALCIO – PRO CISTERNA del 13.10.2013 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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