DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 14.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARA DEL 27/10/2013: ALBERTO C5 – ATLETICO CASSANO Reclamo preposto dalla società ATLETICO CASSANO avverso l’esito della gara ALBERTO C5 – ATLETICO CASSANO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 190 del 14.11.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
GARA DEL 27/10/2013: ALBERTO C5 – ATLETICO CASSANO
Reclamo preposto dalla società ATLETICO CASSANO avverso l'esito della gara
ALBERTO C5 – ATLETICO CASSANO
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
la ricorrente chiede che in danno della società ALBERTO C5 sia comminata
la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6
prevista dall’art.17,comma 5 lett.a del C.G.S, per aver schierato il
calciatore Cennoma Andrea nato il 23.07.1998, in posizione irregolare in
quanto sprovvisto della prescritta autorizzazione a partecipare ad attività agonistica,così come stabilito dall’art.34,co.3, delle N.O.I.F.
Il ricorso è fondato e va accolto
Dagli accertamenti esperiti presso il competente Comitato Regionale
Puglia, è risultato che alla data del 11.11.2013 nessuna autorizzazione
prevista ai sensi della normativa dianzi richiamata era stata rilasciata
al nominato in questione.
Ne consegue, pertanto, che il calciatore Cennoma Andrea non aveva titolo
a prendere parte all’incontro richiamato in epigrafe svoltosi il 27-10-
2013.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, ,29, 33 e 34 del C.G.S.,e l’art.34 delle N.O.I.F. a
scioglimento della riserva di cui al C.U. N.150 del 30/10/2013, decide:
a) di comminare alla società ALBERTO C5 la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0 - 6
b) di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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