COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CAMILLI LUCA E DELL’A.S.D. REAL SAN GIORGIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CAMILLI LUCA E DELL’A.S.D. REAL SAN GIORGIO Il Procuratore Federale della F.I.G.C., con provvedimento in data 21 settembre 2011, qui pervenuto il 2 maggio 2013, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per comportamenti non regolamentari loro specificamente ascritti. Questa Commissione, rilevato il difetto della regolare costituzione del contraddittorio, ha disposto la rinnovazione della notifica dell’atto di deferimento e della relativa delibera ai deferiti, con avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; nessuno per i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale, alla luce della documentazione acquisita, concludeva chiedendo il proscioglimento dei deferiti. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale; • rilevato che ai deferiti è stato contestato di avere “omesso di osservare il “termine ordinatorio”– (Com. Uff. n. 203 del 30 giugno 2010) - fissato dal Comitato Regionale Marche entro il quale avrebbe dovuto far pervenire a quest’ultimo la domanda per richiedere l’iscrizione della propria società al Campionato di competenza … per la stagione sportiva 2010/2011”; • ritenuto, alla luce della documentazione acquisita, che gli stessi hanno tempestivamente adempiuto all’obbligo di cui sopra, tenuto conto altresì della proroga del termine al 27 agosto 2010 per la presentazione delle domande di richiesta di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, concessa dal Comitato Regionale Marche con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 7 del 18 agosto 2010; • ritenute, pertanto, insussistenti le contestate violazioni; P.Q.M. proscioglie i deferiti dagli addebiti loro contestati. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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