COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ROMAGNOLI STEFANO SEGUITO GARA USA SANTA CATERINA/UNITED CIVITANOVA DEL 19.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 54 del 23.10.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ROMAGNOLI STEFANO SEGUITO GARA USA SANTA CATERINA/UNITED CIVITANOVA DEL 19.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 54 del 23.10.2013)
Il reclamo come sopra proposto è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Esso risulta infatti inviato il 31 ottobre 2013, quindi oltre i sette giorni successivi al 23 ottobre 2013, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. United Civitanova per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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