COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO P.G.S. ROBUR A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ROBUR/CORRIDONIA DEL 27.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 58 del 30.10.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO P.G.S. ROBUR A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ROBUR/CORRIDONIA DEL 27.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 58 del 30.10.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per il comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro e per averlo, uno di questi, attinto con uno sputo ad una gamba mentre faceva rientro negli spogliatoi. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la P.G.S. Robur A.S.D. chiedendone, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, almeno, una congrua riduzione. Negando ogni addebito, la reclamante ha chiesto, in ipotesi di condanna, quantomeno applicarsi le circostanze attenuanti derivanti dal comportamento provocatorio tenuto nell’occasione dai componenti della squadra avversaria e tenersi conto delle modeste dimensioni della stessa società. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, identificati con assoluta certezza. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, per avere gli stessi insultato e minacciato l’arbitro per tutta la durata dell’incontro ed averlo, uno di loro, colpito con uno sputo allorché questi faceva rientro negli spogliatoi; • disattese le argomentazioni della reclamante, meramente difensive e prive di riscontri obiettivi; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate - come nel caso in esame - attraverso comportamenti offensivi, minacciosi o addirittura violenti, tali dovendosi qualificare altresì i gesti dello sputare; • considerato che, a norma del 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva, la P.G.S. Robur A.S.D. debba rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori; P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dalla P.G.S. Robur A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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