COMITATO REGIONALE PIEMONTE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 14.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla A.S.D. BORGOMANERO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 21 del 31/10/13 della Delegazione Provinciale di Novara in riferimento alla gara OLEGGIO – BORGOMANERO disputata il 27/10/13 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 14.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla A.S.D. BORGOMANERO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 21 del 31/10/13 della Delegazione Provinciale di Novara in riferimento alla gara OLEGGIO - BORGOMANERO disputata il 27/10/13 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali All’esito della gara OLEGGIO – BORGOMANERO, disputata il 27/10/13 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali e terminata con il risultato di parità per 2 - 2, la A.S.D. OLEGGIO proponeva rituale e tempestivo reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore DIMO Xhuliano in posizione irregolare, in quanto tesserato per la A.S.D. GIOVANI CYROS, iscritta presso il Comitato Regionale della Puglia. Il Giudice Sportivo ha accolto il suddetto ricorso decretando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e la penalizzazione di un punto in classifica nei confronti della A.S.D. BORGOMANERO. Avverso tale delibera, propone ora tempestivo reclamo, inviato con raccomandata del 2/11/13, la Società sanzionata, che contesta il fatto che il giocatore in questione risulti tesserato per la Società pugliese, ma ammette soltanto la circostanza che l’utilizzo del giocatore DIMO Xhuliano sia avvenuto in attesa di regolarizzazione del tesseramento richiesto ma non ancora ottenuto. In particolare la A.S.D. BORGOMANERO accetta di buon grado la punizione sportiva di perdita della gara, ma chiede semplicemente di non venire ulteriormente sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, •osservato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che il suddetto giocatore risulta essere svincolato dalla Società A.S.D. GIOVANI CYROS con decorrenza 1/7/2013, a seguito di termine automatico di tesseramento giovanile per la stagione sportiva 2012/2013, ma risulta, altresì, che la richiesta di tesseramento del calciatore in oggetto per la A.S.D. BORGOMANERO risulta giacente in attesa di documentazione comprovante la cittadinanza italiana del medesimo; •ritenuto che la colpa della Società sanzionata sia meno grave rispetto a quella che ha costituito il presupposto della delibera del G.S.; •confermata, in ogni caso, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; DELIBERA 1. di accogliere il reclamo, provvedendo ad annullare la sanzione aggiuntiva della penalizzazione di un punto in classifica; 2. di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non è stata versata dalla Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it