COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. OMNIA BITONTO – A.S.D. MAROSO CANDELA del 27/10/2013 (Reclamo della società A.S.D. OMNIA BITONTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RUBINI Leonardo di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 31/10/2013).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. OMNIA BITONTO – A.S.D. MAROSO CANDELA del 27/10/2013 (Reclamo della società A.S.D. OMNIA BITONTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RUBINI Leonardo di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 31/10/2013). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - considerato che dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, il comportamento del calciatore RUBINI Leonardo può qualificarsi gravemente irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi a n. 3 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore RUBINI Leonardo della società A.S.D. OMNIA BITONTO - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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