COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 14.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti della Signora Careddu Antonella e della Società ASD Olbia Calcio Femminile.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 14.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti della Signora Careddu Antonella e della Società ASD Olbia Calcio Femminile.
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:
- la signora Antonella Careddu, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Olbia Calcio Femminile;
- la società A.S.D. Olbia Calcio Femminile;
per rispondere:
- la prima: della violazione dell’articolo 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, concernenti i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione all’articolo 94 ter comma 11 delle N.O.I.F. e all’articolo 8 comma 9 del C.G.S., per non aver provveduto, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società A.S.D. Olbia Calcio Femminile, alla corresponsione della somma di Euro 2.600,00 in favore della calciatrice Susanna Manzoni, sulla base di quanto disposto dalla Commissione Accorsi Economici della F.I.G.C.-L.N.D. con provvedimento del 12.10.2012 prot. 213/cae, emesso a seguito di reclamo proposto in data 28.06.2011;
- la seconda: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del C.G.S., per la violazione ascritta al suo Presidente e Legale rappresentante.
Afferma la Procura Federale che è stato esattamente provato dalla documentazione acquisita che la calciatrice Susanna Manzoni non è stata retribuita dalla Società ASD Olbia Calcio Femminile di quanto dovutole sulla base dell’accordo economico intercorso, neanche a seguito della disposizione emanata in proposito dalla Commissione Accordi Economici.
Al giudizio i deferiti, pur ritualmente citati, non sono comparsi, né hanno inviato deduzioni a difesa.
Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere alla presidente Caredda la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei e alla società la penalizzazione di un punto in classifica.
La Commissione, letti gli atti del procedimento, ritiene che i fatti contestati ai deferiti sono stati provati e valuta equa le sanzioni richieste dalla Procura Federale.
Per questi motivi, la Commissione, in accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA di infliggere:
- alla Presidente Caredda Antonella la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei;
- alla Società ASD Olbia Calcio Femminile la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi qualora la stessa, attualmente non attiva, riprenda l’attività agonistica.
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