COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 169 del 07.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 20/10/2013 ACIREALE CALCIO 1946 SRL – SPORT CLUB SIRACUS 0-1; Reclamo Acireale 1946)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 169 del 07.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 20/10/2013 ACIREALE CALCIO 1946 SRL - SPORT CLUB SIRACUS 0-1; Reclamo Acireale 1946) Con reclamo ritualmente proposto la Società Acireale 1946 segnala la posizione irregolare del calciatore Peluso Sebastiano (25/06/1995), schierato dalla Società S.C. Siracusa pur non avendo ancora scontato la squalifica per una gara comminata in relazione alla gara del Campionato Juniores 2012/2013, Città di Messina - Palazzolo dell'11/04/2013, con il suddetto calciatore impiegato dalla Società Palazzolo; La reclamante, citando la pronuncia interpretativa della C.F. pubblicata sul C.U. n. 12/CF 2003/04, sostiene che il Peluso, non ricorrendo "il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore" e, nel seguito, che "l'unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell'ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata"; cita, infine, a sostegno della propria tesi, la decisione della C.D.T. del C.R. Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 137 del 23/10/2012, in ordine alla gara Taormina - Due Torri del 23/09/2012; Con proprie controdeduzioni, la Società S.C. Siracusa chiede che il ricorso della consorella venga dichiarato inammissibile "per mancanza di sottoscrizione originale all'atto e comunque sottoscrizione diversa rispetto a quella depositata presso gli uffici della Lega" o, in subordine, venga rigettato sostenendo che il Peluso ha giocato in posizione regolare potendo scontare la squalifica residua nella prima gara del Campionato Juniores 2013/2014, squalifica peraltro già scontata in occasione della gara Lib. Rari Nantes - S.C. Siracusa del 16/10/2013; Si osserva in via preliminare che il reclamo proposto dalla Società Acireale 1946 è sottoscritto dal sig. De Rose Alessandro avente pieno titolo in quanto Presidente della stessa; Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che il calciatore in questione, in atto tesserato per la Società S.C. Siracusa, sorta dalla fusione tra le Società Palazzolo e Xiridia 96 Floridia, risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara, in relazione alla gara delle fasi finali del Campionato Regionale Juniores 2012/2013, Città di Messina - Palazzolo dell'11/04/2013, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 456 del 12/04/2013; Nel caso in oggetto, il calciatore Peluso Sebastiano non avendo cambiato Società, ed essendo rimasto nella posizione di calciatore "in quota", doveva scontare la squalifica residua nell'omologo Campionato Juniores; infatti, nel caso specifico il principio da seguire è quello dell'omogeneità delle competizioni che tende a far sì che le squalifiche vengano scontate in competizioni tipologicamente corrispondenti a quelle in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato; ne consegue che il Peluso aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto in quanto la residua squalifica andava scontata nell'omologo Campionato Juniores della nuova stagione sportiva, così come avvenuto non partecipando alla gara Lib. Rari Nantes - S.C. Siracusa del 16/10/2013, prima giornata del Campionato Regionale Juniores 2013/2014; va ricordato, in proposito, il parere della Corte Federale di cui al C.U. n. 12/CF del 12/01/2004 che, in merito alla richiesta di chiarimento per la posizione dei calciatori Juniores, recita che "un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla Società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di Campionato e gare di Coppa"; Circa quanto sostenuto dalla Società reclamante, diverso è il caso della decisione della C.D.T. del C.R. Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 137 del 23/09/2012, in ordine alla gara Taormina - Due Torri del 23/09/2012, che peraltro confermava la decisione assunta da questo Organo di Giustizia, pubblicata sul C.U. n. 106 del 3/10/2012; tale caso, infatti, faceva riferimento ad un calciatore che avrebbe potuto essere impiegato nel Campionato Regionale Juniores solo ed esclusivamente nella qualità di "fuori quota", quindi non in via ordinaria, non avendo più l'età "di base" per parteciparvi; Per quanto sopra; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Acireale 1946, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo.
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