COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 16/A A.S.D. Atletico Corleone (PA) avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale – Gara 1^ categoria gir. B) U.S.D. Città di Giuliana/A.S.D. Atletico Corleone del 27/10/2013 – Comunicato Ufficiale 160 del 31/10/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 16/A A.S.D. Atletico Corleone (PA) avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale – Gara 1^ categoria gir. B) U.S.D. Città di Giuliana/A.S.D. Atletico Corleone del 27/10/2013 – Comunicato Ufficiale 160 del 31/10/2013 La A.S.D. Atletico Corleone ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale 160 del 31/10/2013, il quale in riferimento alla gara in oggetto ne disponeva la ripetizione. In particolare, la Società ricorrente lamenta che sono stati posti in essere dalla Società ospitante gravi atti di intimidazione nei confronti dei tesserati dell’Atletico Corleone e dello stesso arbitro tanto che alla Società ospitante doveva essere applicata la più grave sanzione della perdita della gara. Il ricorso è fondato. Invero, dal referto arbitrale (e dal relativo supplemento), che ai sensi dell’art.35 n.1 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, emerge una condotta del capitano della squadra e di tutti gli altri componenti di reiterata violazione del Codice di Giustizia Sportiva che ha anche contribuito a riscaldare il clima tra le tifoserie che sono venute a contatto. L’assenza delle forze dell’ordine e comunque di un servizio d’ordine, unitamente al comportamento minaccioso tenuto in campo da tutti i giocatori della squadra U.S.D.Città di Giuliana, implicano una grave responsabilità che ha inciso pesantemente sul regolare svolgimento della gara. Se il direttore di gara si è determinato, per tutelare la propria e altrui incolumità, a far proseguire la gara pro-forma ciò non può comportare l’applicazione della meno afflittiva sanzione della ripetizione della gara. I fatti verificatisi, riportati in maniera particolareggiata dal direttore di gara nel supplemento di referto, sono del tutto riprovevoli e meritevoli di sanzione più dura atteso anche il comportamento del capitano della squadra U.S.D. Città di Giuliana, che invitato a prodigarsi per far calmare gli animi ha invece contribuito ad esasperarli ancor di più rendendosi, tra l’altro, responsabile nel corso del 1° tempo di un fallo di gioco “molto pesante” che meritava il cartellino rosso, non mostrato in quanto l’arbitro “accerchiato” dall’intera squadra della U.S.D. Città di Giuliana è stato gravemente minacciato “con toni molto aspri”, tanto da indurlo a mostrare il solo cartellino giallo. In ragione di quanto sopra, va condivisa la decisione del direttore di gara di proseguire la gara pro forma, con conseguente assegnazione di gara perduta per 0-3 alla U.S.D. Città di Giuliana, risultando di nessun pregio le considerazioni difensive di cui alle controdeduzioni in atti, peraltro parzialmente ammissive dei fatti verificatisi. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, visto l’art. 17 comma 4° lett. b) C.G.S., dispone di infliggere alla U.S.D. Città di Giuliana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Per l’effetto senza addebito di tassa.
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