COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 17/A A.S.D. Azzurra (RG) avverso inibizione del sig. Giovanni Gibaldi fino al 30/11/2013 Dirigente dell’ASD Azzurra ed avverso la squalifica per cinque gare calciatore Muca Xhulio – Gara Allievi Regionali Gir. F A.S.D. Ragusa Calcio/A.S.D. Azzurra del 27/10/2013 – C.U. 159/sgs 34 del 31/10/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 17/A A.S.D. Azzurra (RG) avverso inibizione del sig. Giovanni Gibaldi fino al 30/11/2013 Dirigente dell'ASD Azzurra ed avverso la squalifica per cinque gare calciatore Muca Xhulio - Gara Allievi Regionali Gir. F A.S.D. Ragusa Calcio/A.S.D. Azzurra del 27/10/2013 - C.U. 159/sgs 34 del 31/10/2013. Con tempestivo reclamo del 06/11/2013 la Società A.S.D. Azzurra, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, chiede la revoca dell'inibizione a suo carico in quanto assolutamente estraneo ai fatti addebitatigli, nonchè la revoca o la rideterminazione della squalifica a carico del proprio calciatore in quanto il suo comportamento sarebbe stato dettato da un atteggiamento discriminatorio a carattere razziale posto in essere oltre che dai sostenitori del Ragusa anche da un loro tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo relativo alla squalifica del calciatore è inammissibile in quanto sottoscritto dal Presidente che in atto risulta essere inibito con la conseguenza che non aveva i poteri per rappresentare la società. Parimenti inammissibile risulta il reclamo per ciò che attiene la inibizione del sig. Giovanni Gibaldi (reclamo che deve intendersi come proposto personalmente) in quanto, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S., non sono impugnabili le inibizioni fino ad un mese. Infine deve disporsi invio della copia degli atti del presente procedimento alla Procura Federale in relazione ai denunciati comportamenti discriminatori posti in essere nei confronti del calciatore Muca Xhulio da parte dei sostenitori e da un tesserato del Ragusa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo proposto, disponendo conseguentemente addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00, non versata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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