COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 23/A A.S.D. Casteltermini (AG), avverso inibizione presidente sig. Salvatore Sanvito fino al 15/03/2014 – Gara 1^ categoria gir. B, A.S.D. Casteltermini/A.C.D. Ciminna del 27/10/2013 – C.U. n° 160 del 31/10/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 23/A
A.S.D. Casteltermini (AG), avverso inibizione presidente sig. Salvatore Sanvito fino al 15/03/2014 – Gara 1^ categoria gir. B, A.S.D. Casteltermini/A.C.D. Ciminna del 27/10/2013 - C.U. n° 160 del 31/10/2013.
La A.S.D. Casteltermini, in persona del suo delegato pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe, chiedendo “una sensibile riduzione” della sanzione assunta dal Giudice Sportivo a carico del presidente sig. Salvatore Sanvito, negando che lo stesso abbia offeso o tantomeno toccato l'arbitro.
La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1. gode di fede privilegiata, rileva che il presidente sig. Salvatore Sanvito adottava per buona parte della gara comportamenti ostruzionistici che ne determinavano l'allontanamento dal terreno di gioco. Ciò nonostante il predetto reiterava i suddetti comportamenti, nello specifico lanciando al 43° del 2° tempo due palloni all'interno del terreno di gioco e giungendo inoltre a insultare e minacciare l'arbitro anche oltre il triplice fischio. Ancora, mentre l'arbitro usciva dal terreno di gioco per recarsi negli spogliatoi, il sig. Sanvito tentava di avvicinarsi al direttore di gara con fare minaccioso, subito trattenuto dai carabinieri presenti, continuando tuttavia negli insulti.
Per quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati, né é in alcun modo rilevabile quanto esposto dalla società appellante a difesa, mentre non rileva l'assunto che l'arbitro non sia stato toccato, posto che il provvedimento del Giudice sportivo non fa riferimento ad atti di violenza consumata.
La sanzione irrogata appare congrua e proporzionata ai fatti addebitati e non suscettibile di alcuna revisione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone respingersi l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo di € 130,00, non versata.
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