COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 108/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. La Chiana Giuseppe n.q. di Presidente della A.S.D. Campobello A.S.D. Campobello
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 108/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. La Chiana Giuseppe n.q. di Presidente della A.S.D. Campobello
A.S.D. Campobello
La Procura Federale con nota 1275 pf11-12/GS/reg del 15/02/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
- della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., da ascriversi al tesserato;
- della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta derivante alla società dalla violazione ascritta al tesserato;
Le parti deferite pur ritualmente convocate, non sono comparse all’udienza e non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e documenti a discolpa.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare al tesserato la sanzione dell’inibizione di mesi tre ed alla società la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
- esaminati gli atti del deferimento;
- rilevato che il deferimento trae origine dal fatto che il Sig. Salice Giovanbattista avrebbe esercitato l’attività di allenatore per la Società A.S.D. Campobello per n° 2 gare del Campionato Regionale di Promozione (stagione sportiva 2011-2012), senza essere regolarmente tesserato all’epoca dei fatti per la medesima Società;
- esaminate in particolare le distinte delle gare interessate (Campobello/Borgata T. del 18/11/2011 e Campobello/Cianciana 2000 del 15/01/2012);
- considerato che l’allenatore indicato nelle distinte “de quo” risulta essere il Sig. Bellomo Girolamo (tessera F.I.G.C. n.5227) e che pertanto l’attività di allenatore per la Società A.S.D. Campobello nelle gare interessate è stata esercitata da quest’ultimo e non dal Sig. Salice Giovanbattista, indicato invece nelle stesse distinte quale collaboratore,
P.Q.M.
dispone non doversi procedere e dispone altresì la restituzione degli atti alla Procura Federale per l’eventuale riformulazione del deferimento.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alle parti deferite ai sensi dell’art. 38.comma 8 C.G.S.
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