COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 110/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Sciglio Giovanbattista (Tesserato della A.S.D. Città di Gaggi) A.S.D. Citta’ Di Gaggi (cessate tutte le attività dal 29/06/2013)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 110/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Sciglio Giovanbattista (Tesserato della A.S.D. Città di Gaggi)
A.S.D. Citta' Di Gaggi (cessate tutte le attività dal 29/06/2013)
La Procura Federale, con nota 1277 pf11-12/GS/reg del 19 febbraio 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
1) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., a carico del tesserato;
2) della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dagli addebiti ascritti al predetto tesserato, a carico della Società.
Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 300,00.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare di campionato regionale di 2^ categoria 2011/2012, meglio indicate in deferimento, la Società in questione utilizzava quale allenatore il Sig. Rosario Santamaria, iscritto nei ruoli del settore tecnico (n° 52258), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali dal 2010 al 2012.
Il Sig. Giovanbattista Sciglio, nel sottoscrivere le distinte di gara in questione, s'è reso quindi responsabile di avere attestato la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità di tesseramento dell'allenatore indicato.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone applicarsi:
Al Sig. Giovanbattista Sciglio, tesserato della A.S.D. Città di Gaggi, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno;
alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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