COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 112/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Antonio Cono Virzi’ (Tesserato della A.S.D. Raddusa) Sig. Rosario Garao (Tesserato della A.S.D. Raddusa) A.S.D. Raddusa

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 178 del 12.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 112/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Antonio Cono Virzi' (Tesserato della A.S.D. Raddusa) Sig. Rosario Garao (Tesserato della A.S.D. Raddusa) A.S.D. Raddusa La Procura Federale, con nota 1279 pf11-12/GS/reg del 28 febbraio 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 1) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., a carico dei tesserati; 2) della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dagli addebiti ascritti ai predetti tesserati, a carico della Società. Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare ai tesserati la sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 300,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare di campionato regionale di 2^ categoria 2011/2012, meglio indicate in deferimento, la Società in questione utilizzava quale allenatore il Sig. Filippo Lembo, iscritto nei ruoli del settore tecnico (n° 24442), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali dal 2008 al 2011. I Sigg. Antonio Cono Virzì e Rosario Garao, nel sottoscrivere le distinte di gara in questione, si sono resi responsabili di avere attestato la circostanza, risultata poi non vera, della regolarità di tesseramento dell'allenatore indicato. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Dispone applicarsi: Ai Sigg. Antonio Cono Virzì e Rosario Garao, tesserati della A.S.D. Raddusa, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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