COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 193 del 19.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 25/A S.C. Adelkam (TP) avverso ammenda € 75,00; inibizione del dirigente sig. Valenti Valerio sino al 05/12/2013; squalifica allenatore sig. Falce Emanuele sino al 05/12/2013; squalifica per sei gare del calciatore Parisi Roberto – gara Allievi Regionali A.S.D. Ginnic Club Stadium/S.C. Adelkam del 03/11/2013 – Comunicato Ufficiale 170 sgs 36 del 07/11/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 193 del 19.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 25/A S.C. Adelkam (TP) avverso ammenda € 75,00; inibizione del dirigente sig. Valenti Valerio sino al 05/12/2013; squalifica allenatore sig. Falce Emanuele sino al 05/12/2013; squalifica per sei gare del calciatore Parisi Roberto – gara Allievi Regionali A.S.D. Ginnic Club Stadium/S.C. Adelkam del 03/11/2013 – Comunicato Ufficiale 170 sgs 36 del 07/11/2013 La S.C. Adelkam ricorre avverso le sopra evidenziate sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale ritenendole spropositate in relazione ai fatti realmente accaduti. Espone la appellante la propria versione dei fatti contestati e sostiene: sia il Falce che il Valenti, a seguito di una contestata decisione dell’arbitro, entravano non autorizzati sul terreno di giuoco solo per calmare un proprio calciatore che protestava vibratamente e comunque senza venire in alcun modo in contatto con l’arbitro e senza proferire ingiurie o offese; l’ammenda comminata a carico della società è assolutamente ingiustificata poiché il soggetto che si è introdotto indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi, riuscendo ad avvicinare l’arbitro e assumendo contegno irriguardoso e minaccioso nei suoi confronti, è rimasto non identificato e quindi nessuna responsabilità può essere addebitata alla società ospitata; il calciatore Parisi Roberto ha sì protestato in maniera esagerata, ma mai è venuto a contatto con l’arbitro, accettando poi senza ulteriori atteggiamenti scorretti il conseguente provvedimento di espulsione. Alla luce di quanto sopra l’appellante chiede una revisione delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che “non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente Federale, la inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese (art.45 c.3 lett. b) del C.G.S.)” ed alla luce di ciò la richiesta di riduzione delle sanzioni a carico del dirigente sig. Valenti Valerio e dell’allenatore sig. Falce Emanuele sono inammissibili in quanto non impugnabili. Per quanto all’ammenda, “i procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara (art. 35 c.2 punto 1 del C.G.S.)” e l’arbitro nel proprio referto riporta che durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, nel corridoio antistante gli spogliatoi, un sostenitore dell’Adelkam si rivolgeva nei suoi confronti con frasi minacciose ed offensive, venendo prontamente allontanato dai dirigenti della società locale. Dunque il soggetto è stato identificato quale sostenitore della S.C. Adelkam, e di questo deve rispondere la predetta società ai sensi dell’art.4 comma 3 del C.G.S. In ragione di ciò l’appello sul punto va rigettato risultando la sanzione congrua. Per quanto riguarda infine la squalifica a carico del calciatore Parisi Roberto, questa può essere ridotta in termini più equi, come indicato in dispositivo, atteso che lo stesso, dopo una decisione tecnica dell’arbitro, lo avvicinava con fare minaccioso appoggiando la sua testa su quella dell’arbitro, pertanto il suo comportamento va inquadrato nella fattispecie prevista dall’art.19 comma 4 lett. a) del C.G.S., aggravata dalla circostanza del contatto fisico. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, dispone: a) dichiararsi inammissibile l’appello per quanto riguarda le sanzioni a carico del dirigente sig. Valenti Valerio e dell’allenatore sig. Falce Emanuele giacché non impugnabili e pertanto rimangono confermate; b) ridursi la squalifica a carico del calciatore Parisi Roberto a quattro giornata di gara; c) confermarsi nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto, senza addebito di tassa, non versata.
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