COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 193 del 19.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 26/A A.S.D. Andrea Stimpfl (CT) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Andrea Ragonese – Gara Campionato Prov.le 3° Cat. Gir. “A” CT A.S.D. Pro Librino 2012/ A.S.D. Andrea Stimpfl del 03/11/2013 – C.U. n. 24/CT pubblicato il 07/11/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 193 del 19.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 26/A
A.S.D. Andrea Stimpfl (CT) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Andrea Ragonese – Gara Campionato Prov.le 3° Cat. Gir. “A” CT A.S.D. Pro Librino 2012/ A.S.D. Andrea Stimpfl del 03/11/2013 – C.U. n. 24/CT pubblicato il 07/11/2013.
Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Andrea Stimpfl ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione di Catania riportate in epigrafe.
La Società in questione ritiene che la sanzione inflitta al proprio calciatore sia sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti ragion per cui chiede che la stessa venga ridotta in termini più equi.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che il giudizio in questione si svolge soltanto sulla base degli atti ufficiali di gara e che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In tale rapporto, ed in particolare nel relativo supplemento, è dato leggere con chiarezza e senza alcuna contraddizione che al 28’ del 2° t. il sig. Andrea Ragonese, capitano della società A.S.D. Andrea Stimpfl spintonava il direttore di gara che in quel frangente stava espellendo un proprio compagno di squadra. Detta spinta faceva arretrare l’arbitro fino alla recinzione dove subiva l’aggressione da parte di un sostenitore.
In ragione di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento in quanto la sanzione appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione al comportamento posto in essere dal sig. Andrea Ragonese, anche in considerazione del fatto che quanto commesso risulta aggravato dalla circostanza che il predetto calciatore rivestiva la qualifica di capitano.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.
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