COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 20/ R – stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Pontremoli avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 25 dicembre 2013 all’Allenatore, Signor Bellotti Fabio(C.U. n. 21 del10/10/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 20/ R - stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Pontremoli avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 25 dicembre 2013 all’Allenatore, Signor Bellotti Fabio(C.U. n. 21 del10/10/2013). Il conciso reclamo, proposto come indicato in epigrafe, è volto ad ottenere la riduzione della sanzione inflitta dal G.S.T. sulla base della seguente motivazione: “ Rivolgeva al D.G. frase irriguardosa e quindi, entrava indebitamente in campo in direzione dell’arbitro che si apprestava ad allontanarlo assumendo atteggiamento minaccioso mentre profferiva frasi ingiuriose”. La Società reclamante, nell’ammettere l’indebito ingresso in campo dell’allenatore, afferma che ciò è avvenuto solo perché il tesserato intendeva chiedere spiegazioni sulla mancata concessione di una rimessa laterale e che comunque il tesserato non ha rivolto al D.G. frasi ingiuriose ma solo “ frasi irriguardose”. L’esame degli atti ufficiali esclude che la C.D.T. possa accogliere il reclamo. L’Arbitro, se con il rapporto di gara indica con assoluta precisione l’espressione gergale rivoltagli, richiamante l’organo riproduttivo maschile, con il supplemento dichiara in maniera esplicita che l’ingresso in campo dell’Allenatore non aveva lo scopo chiedergli spiegazioni ma quello di offenderlo e minacciarlo come evidenzia il suo avvicinarsi, giungendo a contatto “di viso contro viso”, puntandogli contro l’indice della mano destra. Il comportamento del Tesserato Bellotti si è quindi concretizzato: - nell’uso di un’espressione che non può non avere carattere gravemente irriguardoso dato che essa viene indirizzata direttamente al D.G., quale evidente manifestazione di disapprovazione del di lui operato; - nell’indebito ingresso in campo, qualunque sia la motivazione che lo ha determinato; Tale comportamento è reso ancor più grave dall’essere il Bellotti l’Allenatore della squadra e per ciò stesso deputato a tenere, ed a trasmettere ai propri calciatori, un comportamento in campo assolutamente esemplare. P.Q.M. la C.D.T. ritiene la sanzione impugnata del tutto immune da censure e, per l’effetto, respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa.
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