COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 19 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: Reclamo della Associazione Calcio Dilettantistica Bagno a Ripoli avverso la squalifica fino al10/04/2015 del giocatore Brugnoli Matteo (C.U. n. 21 del 10/10/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 19 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: Reclamo della Associazione Calcio Dilettantistica Bagno a Ripoli avverso la squalifica fino al10/04/2015 del giocatore Brugnoli Matteo (C.U. n. 21 del 10/10/2013). Per quanto attiene la sanzione, riferibile ai fatti avvenuti in data 6 ottobre 2013 nel corso della gara esterna disputata tra la reclamante e la società ospitante U.S. Affrico, il G.S.T. motivava così la propria decisione disciplinare adottata nei confronti del calciatore Galleri: “A gioco fermo, dopo una decisione tecnica, protestava nei confronti del D.G. bestemmiando. Dopo la notifica assumeva contegno aggressivo e, trattenuto dai compagni, gli sputava senza colpirlo. A fine gara attendeva il Direttore di Gara all'uscita dell'impianto sportivo e gli sputava nuovamente, da una distanza di 1 mt, colpendolo sulla spalla destra.”. Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo confutando parzialmente la riferita dinamica degli eventi. La società infatti, pur scusandosi per il comportamento tenuto dal giocatore in campo, contesta che lo stesso abbia assunto comportamenti illeciti al termine della gara come confermato da altri due tesserati presenti ai fatti, nega recisamente l'episodio del secondo sputo e conclude chiedendo una riduzione del provvedimento adottato. All'udienza del 8 novembre 2013 veniva ascoltato in rappresentanza della società il Direttore Generale Sig. Moreno Cecchi che, avuta lettura del supplemento arbitrale, si riportava all'atto di impugnazione. Il reclamo non appare condivisibile. Occorre ricordare che le Carte federali escludono le prove testimoniali dal procedimento sportivo e conferiscono al contempo fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l'indubbio merito della terzietà nella gara. Nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle; lo stesso inoltre nel supplemento, in modo estremamente chiaro ed assolutamente credibile, ha confermato tutti i fatti ed in particolare quanto avvenuto a fine gara: “...il Sig. Brugnoli Matteo sostava fuori del campo di gioco insieme ad altri calciatori. Mentre stavo raggiungendo la mia autovettura il Brugnoli, una volta vedutomi, [...] si ripeteva nuovamente dalla distanza di circa un metro colpendomi sulla spalla destra e sporcandomi la mia camicia bianca...”. Attesa l'indubbia responsabilità del giocatore in merito a tutti i fatti contestati nella motivazione del G.S.T. resta da valutare la congruità della sanzione da irrogare. Il gesto descritto - altamente lesivo della dignità arbitrale e del rispetto che alla categoria deve essere riservato - viene costantemente punito, per giurisprudenza sportiva consolidata, con la squalifica di un anno (sei mesi nella forma tentata) cui deve essere necessariamente aggiunta, nel caso concreto. una congrua sanzione disciplinare per le bestemmie, il tentativo di aggressione, le plateali minacce e le offese di condimento. La pluralità dei gesti non può essere però valutata con riguardo ad una sorta di “continuazione” nell'azione illecita poiché il giocatore ha certamente avuto tempo negli spogliatoi e successivamente fuori dall'impianto per far sbollire la foga agonistica e dunque la reiterazione di un gesto così lesivo come lo sputo appare sintomatica di una pervicacia assolutamente incompatibile con i doveri inseriti nelle Carte Federali. P.Q.M. la C.D.T., respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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