COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 25 Stagione sportiva 2013 -2014 Oggetto: C.U. n. 19 del 24.10.2013 Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica LA FRONTIERA DI BETTOLLE avverso l’ammenda di € 500,00 inflitta dal G.S. Siena.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
25 Stagione sportiva 2013 -2014 Oggetto: C.U. n. 19 del 24.10.2013
Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica LA FRONTIERA DI BETTOLLE avverso l’ammenda di € 500,00 inflitta dal G.S. Siena.
Reclama l’A.S.D. La Frontiera di Bettolle avverso l’ammenda di € 500,00 inflitta dal G.S. Siena “per uso di materiale pirotecnico da parte di un proprio sostenitore”.
La società chiede la cancellazione dell’ammenda comminata, rilevando che durante il riscaldamento delle squadre, circa mezz’ora prima del fischio d’inizio, un tifoso locale ha esploso negli spalti ancora vuoti alcuni petardi di piccola taglia.
Rileva inoltre che l’arbitro, prima del fischio d’inizio, si è raccomandato con la stessa società, avvisando quest'ultima che in caso di ulteriore utilizzo materiale pirotecnico sarebbe stato obbligato a segnalare l’accadimento sul referto.
Rileva altresì che dopo l'avvertimento ricevuto non si è più verificato alcun scoppio di petardi, per cui ritiene la sanzione comminata del tutto ingiustificata e, comunque, spropositata in ragione dell’effettiva portata degli eventi.
La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, così decide.
Il reclamo è infondato.
Il fatto non viene contestato dalla società, la quale - peraltro - conferma lo scoppio dei petardi prima del fischio d’inizio della gara.
Erra la reclamante nel ritenere che detto episodio, seppur isolato e verificatosi prima dello svolgimento della gara, non generi responsabilità in capo alla stessa società in quanto, a mente dell’art. 12, comma 3, C.g.S., ‘le società rispondono per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere…. ‘
Le precisazioni offerte dalla società (assenza di pubblico; mancata reiterazione; svolgimento regolare della gara) risultano irrilevanti anche in punto di eccessività della sanzione, avendo il Giudice di prime applicato la sanzione nella misura del minimo edittale ai sensi dell'art. 12, comma 6, ultimo capoverso, C.g.S.
Le suddette precisazioni, ovviamente se confermate dall’istruttoria di causa, avrebbero potuto giovare alla reclamante solo nel caso in cui fosse stata applicata una sanzione in misura superiore a quella prevista nel minimo dalla normativa codicistica, in quanto l’orientamento seguito da questa Commissione, ormai consolidato da numerose pronunce in materia, è quello di attribuire, salva la portata attenuante espressamente riconosciuta alle circostanze elencate nell’art. 13, comma 2, C.g.S., carattere vincolante ai parametri sanzionatori indicati dal Legislatore sportivo, come tali sottratte al potere dispositivo del Giudicante.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
-respinge il reclamo proposto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica La Frontiera di Bettolle;
-conferma il provvedimento impugnato;
-ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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