COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 22 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Sticciano, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Bartalucci Giacomo fino al 30/12/2013 (C.U. n. 17 del 16/10/2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
22 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Sticciano, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Bartalucci Giacomo fino al 30/12/2013 (C.U. n. 17 del 16/10/2013).
L'Unione Sportiva Dilettantistica Sticciano, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, contro la Società Roselle 2012, in data 12 ottobre 2013.
Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “In seguito a decisione tecnica del D.G. calcia il pallone in direzione del D.G. stesso non colpendolo per il pronto riflesso di quest'ultimo che riusciva ad abbassarsi in tempo utile, quindi alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva frasi offensive nei confronti del DG. Sanzione aggravata poiché capitano.”
La Società reclamante, lamenta la genericità del rapporto di gara; nel medesimo si legge che la condotta incriminata sarebbe avvenuta dopo il fischio di un generico “fallo” senza che sia precisato se si tratti di un fallo di gioco o laterale.
L'elemento risulterebbe fondamentale per la difesa che giustifica la condotta del calciatore poiché lo stesso, dopo aver subito il fallo, si sarebbe rialzato e avrebbe calciato il pallone in gesto di stizza (anche per il dolore provato).
Il lancio non sarebbe assolutamente stato indirizzato contro il D.G. anche perché il calciatore si sarebbe trovato a brevissima distanza e non avrebbe avuto modo di alzare la traiettoria della pallonata con una angolazione tale da riuscire ad evitare l'impatto con un arbitro decisamente alto.
Conclude pertanto per la riduzione della squalifica a due/tre giornate esclusivamente con riferimento alle frasi irriguardose pronunciate dal giocatore
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
L’atto introduttivo cerca di contrastare la fede privilegiata del rapporto arbitrale sulla sola negazione di tutti i fatti attribuiti al tesserato configgendo inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale.
Infatti la negazione dei fatti ipotizzata nel reclamo induceva la C.D.T. a richiedere un ulteriore approfondimento da parte dell'arbitro in merito alle affermazioni difensive mediante la stesura di un supplemento.
Nel documento il D.G. precisa: “...non si trattò di gesto di stizza, perché il giocatore in oggetto commetteva il fallo di gioco e la pallonata era contro di me, poiché il calciatore si avvicinava, mi guardava fermamente e poi calciava il pallone nella mia direzione. Ribadisco di aver impedito l'impatto grazie alla prontezza di riflessi”.
L’azione, riprovevole ed assolutamente inaccettabile, non può certamente essere, in presenza di tali dichiarazioni (dotate, dalle Carte Federali, di fede privilegiata), riportata ad un plateale gesto di stizza ma deve certamente inquadrarsi come potenziale gesto violento nei confronti del D.G.; se anche si volesse escludere la piena volontarietà delle condotte residuerebbe in ogni caso l'accettazione del rischio di colpire il D.G. che renderebbe comunque il comportamento passibile di sanzione sportiva.
Cristallizzata dunque la responsabilità del giocatore in ordine alle violazioni contestate occorre valutare se la sanzione applicata dal G.S.T. risponda a criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante concordi pienamente con parte reclamante in ordine all'assoluta sproporzione delle squalifiche concretamente irrogate che però appaiono, ad avviso della C.D.T., incongrue per difetto.
Appare infatti evidente a chiunque abbia letto un qualsiasi Comunicato Ufficiale della Toscanacome i gravi fatti correttamente descritti nel rapporto di gara non siano stati adeguatamente valutati dal G.S.T. che ha, inspiegabilmente, adottato provvedimenti disciplinari macroscopicamente inadeguati.
Da sempre infatti la Giustizia Sportiva punisce la condotta di chi calcia la palla verso il D.G. - qualificandolo come gesto violento - con la sanzione di sei mesi di squalifica (un anno se l'arbitro viene invece attinto).
Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, la sanzione irrogata al calciatore Bartalucci si sarebbe cristallizzata e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tal proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi inadeguate.
Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”.
La perdita di un possibile grado di giudizio onera comunque questo collegio nel limitare l'entità delle sanzioni disciplinari che devono necessariamente trovare una applicazione contenuta; la squalifica però deve necessariamente tenere conto non solo del gesto violento (che ovviamente non può trovare alcuna giustificazione nella stizza del giocatore) ma anche delle frasi offensive pronunciate e del ruolo ricoperto.
Il capitano, soggetto normalmente selezionato in base alle sue capacità di relazione, ha la possibilità di interloquire con il D.G. dovendosi comunque esprimere in modo riguardoso e civile ed ha quindi l’onere di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività; ecco la ragione dell'art. 73 comma 4 delle N.O.I.F. che stabilisce la sussistenza di una specifica aggravante, contestabile al capitano, laddove il suo comportamento si allontani – come nel caso sub judicio - da quei doveri di probità e correttezza che concretamente incombono su qualsiasi tesserato.
P.Q.M.
La C.D.T., respinge il reclamo ed inasprisce la squalifica al calciatore Bartalucci Giacomo fino al 15/05/2014 anziché fino al 30/12/2013, ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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