COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 24 Stagione sportiva 2013 -2014 Oggetto: C.U. n. 24 del 24.10.2013 Reclamo dell’A.S.D. ZENITH AUDAX avverso la squalifica per 5 gare comminata dal G.s.T. al calciatore Mema Jurgen.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 24 Stagione sportiva 2013 -2014 Oggetto: C.U. n. 24 del 24.10.2013 Reclamo dell’A.S.D. ZENITH AUDAX avverso la squalifica per 5 gare comminata dal G.s.T. al calciatore Mema Jurgen. Reclama la società Zenith Audax avverso il provvedimento di squalifica per 5 gare comminato dal G.S.T. al calciatore Mema Jurgen, con la seguente motivazione: “a fine gara reagiva ad una provocazione verbale di un calciatore avversario, colpendolo al naso provocandogli la fuoriuscita di sangue”; La società impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone la riforma, poiché eccessivo. La reclamante, infatti, ritiene sproporzionata la sanzione applicata dal Giudice di prime cure in relazione allo svolgimento dei fatti e, in particolare, in ragione del fatto che il calciatore Mema Jurgen ha reagito ad una provocazione verbale avente portata discriminatoria,colpendo l'avversario. Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, delibera quanto segue. Il reclamo è immeritevole di accoglimento. La società non contesta il fatto, ritenendolo grave e meritevole di sanzione; tuttavia considera la sanzione comminata eccessiva, in quanto il comportamento del calciatore è frutto della provocazione verbale dell'avversario. La valutazione delle circostanze e degli elementi di fatto sono univoche nell'evidenziare il comportamento di violenza tenuto dal calciatore Mema Jurgen, che esula dallo svolgimento di un'azione di giuoco e si caratterizza, sotto il profilo psicologico, per l'intenzione e la volontà, peraltro pacificamente riconosciute, di colpire l'avversario per procurargli nocumento. Le conseguenze del gesto violento risultano dal referto di gara e non sono stato smentite dalla società, per cui la sanzione, in ragione dell’orientamento di quest’Organo Giudicante sulla distinzione tra condotte di violenza con o senza conseguenze fisiche, risulta equa in relazione ai fatti contestati e ben calibrata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il ricorso proposto dall'A.S.D. ZENITH AUDAX; -conferma il provvedimento impugnato. -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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