COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MORANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN GIUSTINO – MORANO DISPUTATA A SAN GIUSTINO IL 26.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • L’AMMENDA DI €. 450,00 ALLA SOCIETA’;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MORANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN
GIUSTINO - MORANO DISPUTATA A SAN GIUSTINO IL 26.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA
30.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA:
• L’AMMENDA DI €. 450,00 ALLA SOCIETA’;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.11.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ACD Morano, chiedendo la riduzione delle sanzioni.
All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Renzo
Boccali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione del direttore di gara ha permesso di ricostruire quanto accaduto a fine partita mentre
lo stesso rientrava negli spogliatoi. In particolare, come confermato dallo stesso arbitro, veniva
accerchiato e spintonato dai dirigenti e calciatori della società Morano che lo apostrofavano anche
con frasi ingiuriose descritte nel referto.
Tutto ciò premesso la sanzione inflitta dal G.S. appare e qua e commisurata ai fatti commessi.
P.Q.M.
• Respinge il reclamo.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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