COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA DUCATO CALCIO – VOLUNTAS SPOLETO DISPUTATA A SAN GIACOMO DI SPOLETO IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GOXHI PAULO PER SEI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO, IN RIFERIMENTO
ALLA GARA DUCATO CALCIO – VOLUNTAS SPOLETO DISPUTATA A SAN GIACOMO DI SPOLETO IL
20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE
VENIVA INFLITTA:
• LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GOXHI PAULO PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.11.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.D. Voluntas Calcio Spoleto, chiedendo la riduzione
della sanzione. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza
dell’AIA, il Sig. Renzo Boccali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ed all’esito dell’audizione dell’arbitro, è emerso che il Sig. Goxhi Paulo, una
volta espulso dal campo, ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso, in un unico
contesto, nei confronti del direttore di gara; mentre usciva dal campo il calciatore ha colpito con
un calcio la bandierina.
La condotta suddetta è ovviamente meritevole di adeguata sanzione, che tuttavia appare equo
contenere in cinque giornate di gara.
P.Q.M.
• In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Goxhi Paulo a cinque
giornate di gara effettive.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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