COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA DUCATO CALCIO – VOLUNTAS SPOLETO DISPUTATA A SAN GIACOMO DI SPOLETO IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GOXHI PAULO PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA DUCATO CALCIO – VOLUNTAS SPOLETO DISPUTATA A SAN GIACOMO DI SPOLETO IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GOXHI PAULO PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.11.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.D. Voluntas Calcio Spoleto, chiedendo la riduzione della sanzione. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Renzo Boccali. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ed all’esito dell’audizione dell’arbitro, è emerso che il Sig. Goxhi Paulo, una volta espulso dal campo, ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso, in un unico contesto, nei confronti del direttore di gara; mentre usciva dal campo il calciatore ha colpito con un calcio la bandierina. La condotta suddetta è ovviamente meritevole di adeguata sanzione, che tuttavia appare equo contenere in cinque giornate di gara. P.Q.M. • In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Goxhi Paulo a cinque giornate di gara effettive. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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