COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.C.D. MONTEMALBE ELLERA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEMALBE ELLERA – CASTELLO GIUNTI DISPUTATA A MANTIGNANA IL 27.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: – LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PRIORE ANDREA PER TRE GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.C.D. MONTEMALBE ELLERA, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA MONTEMALBE ELLERA - CASTELLO GIUNTI DISPUTATA A MANTIGNANA IL 27.10.2013,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.45 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA
INFLITTA:
- LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PRIORE ANDREA PER TRE GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.11.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società SCD Montemalbe Ellera, chiedendo la riduzione della
sanzione. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il
Sig. Renzo Boccali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo
descritto nel referto con riferimento al comportamento del calciatore Priore Andrea, il quale
pronunciava un’espressione blasfema ed in seguito alla sua espulsione offendeva il direttore di
gara. La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti e come tali meritevole di integrale
conferma.
P.Q.M.
• Respinge il reclamo.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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