COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 24 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB JUDICARIA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 20 DEL 24/10/2013 RELATIVAMENTE ALLA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 100 IN SEGUITO ALLA GARA DEL 18/10/2013 TRA SPORTING CLUB JUDICARIA E GIACCHABITAT TRENTO (CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/1).
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale – N° 24 del 21.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB JUDICARIA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO SUL C.U. N. 20 DEL 24/10/2013 RELATIVAMENTE ALLA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 100
IN SEGUITO ALLA GARA DEL 18/10/2013 TRA SPORTING CLUB JUDICARIA E GIACCHABITAT TRENTO
(CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/1).
La società Sporting Club Judicaria, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare
in oggetto, con il quale il G.S. ha comminato alla società la sanzione pecuniaria di € 100,00 a titolo di
responsabilità oggettiva (art. 4/2 e 3 del C.G.S.) eccependo la parziale inesattezza delle motivazioni
dell'ammenda.
Il reclamo è infondato poiché inammissibile.
Preliminarmente occorre infatti osservare che, ai sensi dell'art. 45, c. 3, lett. d), del C.G.S., non sono impugnabili in
alcuna sede i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 150,00 per le società partecipanti ai campionati regionali
del calcio a cinque e, conseguentemente, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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