COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 24 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PREAVVISO DI RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. STIVO ASD AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 20 DEL 24/10/2013 RELATIVAMENTE ALLA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 300 IN SEGUITO ALLA GARA DEL 18/10/2013 TRA STIVO – AE FUTSAL BOLZANO 2007 (CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/1).
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale – N° 24 del 21.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
PREAVVISO DI RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. STIVO ASD AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO SUL C.U. N. 20 DEL 24/10/2013 RELATIVAMENTE ALLA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 300
IN SEGUITO ALLA GARA DEL 18/10/2013 TRA STIVO – AE FUTSAL BOLZANO 2007 (CAMPIONATO DI
CALCIO A CINQUE SERIE C/1).
La società S.S. Stivo, con atto di data 25/10/2013 ha preannunciato di voler ricorrere contro le sanzioni disciplinari
comminate dal Giudice Sportivo nel comunicato n. 20 del 20/10/2013.
Al preannuncio di reclamo non è seguita nei termini la presentazione di formale reclamo avverso la decisione
sopra indicata.
Il preannuncio di reclamo deve quindi dichiararsi improcedibile.
P.Q.M.
La Commissione dichiara improcedibile il preannuncio di reclamo presentato dalla società S.S. Stivo e dispone
l’incameramento della tassa reclamo.
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