COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. TUSI EMANUELE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. GIOVANNI PELINO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., AVENDO OSSERVATO UN COMPORTAMENTO SUGGESTIVO DI NATURA INTIMIDATORIA NEI CONFRONTI DI UN GIOVANISSIMO DIRETTORE DI GARA CHE, POSTO IN UNO STATO DI SOGGEZIONE, OMETTEVA DI RIPORTARE FEDELMENTE NEL RAPPORTO DI GARA FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE LA GARA E NELL’INTERVALLO DELLA STESSA; – DEL SIG. SANTUCCI ANDREA, CALCIATORE – CAPITANO DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. GIOVANNI PELINO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 73, COMMI 3 E 4, N.O.I.F., AVENDO OSSERVATO UN COMPORTAMENTO SUGGESTIVO DI NATURA INTIMIDATORIA NEI CONFRONTI DI UN GIOVANISSIMO DIRETTORE DI GARA CHE, POSTO IN UNO STATO DI SOGGEZIONE, OMETTEVA DI RIPORTARE FEDELMENTE NEL RAPPORTO DI GARA FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE LA GARA E NELL’INTERVALLO DELLA STESSA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. GIOVANNI PELINO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI E, SEGNATAMENTE, AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. TUSI EMANUELE, AL CALCIATORE – CAPITANO SIG. SANTUCCI ANDREA; – DEL SIG. CARLUCCIO FERDINANDO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DELL’AQUILA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 1 E 3, LETTERE F) E G), DEL REGOLAMENTO A.I.A., AVENDO OMESSO DI SEGNALARE NEL RAPPORTO DI GARA L’AVVENUTA ESPULSIONE DEL CALCIATORE SANTUCCI ANDREA, CAPITANO DEL S. GIOVANNI PELINO, LE REITERATE PROTESTE DEL SUDDETTO CALCIATORE E DEL DIRIGENTE TUSI EMANUELE, PROTRATTESI NEL CORSO DELL’INTERVALLO DALL’USCITA DEL TERRENO DI GIOCO SINO ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO, NONCHÉ LA PRESENZA NELLO SPOGLIATOIO DEL PROPRIO GENITORE, INTERVENUTO ALL’INTERNO DEL LOCALE PER SINCERARSI DELL’INCOLUMITÀ DEL FIGLIO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 21/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. TUSI EMANUELE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. GIOVANNI PELINO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., AVENDO OSSERVATO UN COMPORTAMENTO SUGGESTIVO DI NATURA INTIMIDATORIA NEI CONFRONTI DI UN GIOVANISSIMO DIRETTORE DI GARA CHE, POSTO IN UNO STATO DI SOGGEZIONE, OMETTEVA DI RIPORTARE FEDELMENTE NEL RAPPORTO DI GARA FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE LA GARA E NELL’INTERVALLO DELLA STESSA; - DEL SIG. SANTUCCI ANDREA, CALCIATORE – CAPITANO DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. GIOVANNI PELINO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 73, COMMI 3 E 4, N.O.I.F., AVENDO OSSERVATO UN COMPORTAMENTO SUGGESTIVO DI NATURA INTIMIDATORIA NEI CONFRONTI DI UN GIOVANISSIMO DIRETTORE DI GARA CHE, POSTO IN UNO STATO DI SOGGEZIONE, OMETTEVA DI RIPORTARE FEDELMENTE NEL RAPPORTO DI GARA FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE LA GARA E NELL’INTERVALLO DELLA STESSA; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. GIOVANNI PELINO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI E, SEGNATAMENTE, AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIG. TUSI EMANUELE, AL CALCIATORE – CAPITANO SIG. SANTUCCI ANDREA; - DEL SIG. CARLUCCIO FERDINANDO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DELL’AQUILA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 1 E 3, LETTERE F) E G), DEL REGOLAMENTO A.I.A., AVENDO OMESSO DI SEGNALARE NEL RAPPORTO DI GARA L’AVVENUTA ESPULSIONE DEL CALCIATORE SANTUCCI ANDREA, CAPITANO DEL S. GIOVANNI PELINO, LE REITERATE PROTESTE DEL SUDDETTO CALCIATORE E DEL DIRIGENTE TUSI EMANUELE, PROTRATTESI NEL CORSO DELL’INTERVALLO DALL’USCITA DEL TERRENO DI GIOCO SINO ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO, NONCHÉ LA PRESENZA NELLO SPOGLIATOIO DEL PROPRIO GENITORE, INTERVENUTO ALL’INTERNO DEL LOCALE PER SINCERARSI DELL’INCOLUMITÀ DEL FIGLIO. Con nota del 30.08.13 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra riportati per gli addebiti ivi specificati. Con raccomandate aa.rr. del 21.10.13, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 18.11.13, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché i soggetti deferiti i quali, preliminarmente, chiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni concordate nella seguente misura: mesi due di sospensione per il sig. Carluccio Ferdinando; mesi due di inibizione per il sig. Tusi Emanuele; quattro giornate di squalifica al calciatore Santucci Andrea e di € 340,00 di ammenda alla società A.S.D. S. Giovanni Pelino. La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, visto l’art. 23 C.G.S., DELIBERA a richiesta delle parti, di infliggere al sig. Carluccio Ferdinando, la sospensione per mesi due; al sig. Tusi Emanuele l’inibizione per mesi due; al calciatore Santucci Andrea la squalifica per quattro gare; all’A.S.D. S. Giovanni Pelino l’ammenda di € 340,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C., al Presidente del Comitato Regionale A.I.A. e ai soggetti deferiti.
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