COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 119 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MANGO LUCA (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI SALA CONSILINA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO A.I.A., NONCHÉ ART. 30, COMMA 4, DELLO STATUTO F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 119 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MANGO LUCA (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI SALA CONSILINA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO A.I.A., NONCHÉ ART. 30, COMMA 4, DELLO STATUTO F.I.G.C. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 4 luglio 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 28 giugno 2013, protocollo 2502/131, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata l’ordinanza di questa C.D.T., relativa alla riunione del 10 giugno 2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 13.06.2013, con la quale, preso atto della non provata prova dell’effettiva consegna del plico raccomandato da parte delle poste italiane, avanzata dal rappresentante della Procura Federale, era stato disposto il rinvio della decisione a data da destinarsi. Alla successiva riunione del 30 settembre 2013 sono risultati presenti la Procura Federale, in persona del Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il deferito, sig. Mango Luca, difeso dall’assistente legale. Il rappresentante della Procura Federale ha ritenuto provata la colpevolezza, relativa all’acclarata circostanza che il sig. Mango Luca avesse presentato querela, in sede ordinaria penale, nei confronti del calciatore Esposito Francesco, senza aver ottenuto la prescritta, preventiva autorizzazione. L’assistente legale del deferito si è riportato alle memorie difensive. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Mango Luca, la sanzione dell’inibizione per anni uno. Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare, ha ritenuto che sia incontestato che il sig. Mango Luca sia stato aggredito fisicamente, nel parcheggio dello stadio, a circa cinquanta metri da esso, mentre riponeva la borsa nel bagagliaio della propria auto. Questa C.D.T. ha condiviso quanto ritenuto dalla Procura Federale, in ordine alla stretta correlazione tra la gara e l’aggressione. La Commissione ha rilevato, altresì, che né la Procura medesima, né il deferito, hanno depositato la documentazione relativa a quanto di seguito specificato: a) il testo dell’atto di querela; b) il diniego di autorizzazione alla querela; c) il patteggiamento, nel giudizio R.G. 233/10, innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina. Anche l’esistenza di tali atti, peraltro, non è stata contestata da alcuno. Purtuttavia, questa C.D.T. ha ritenuto che la loro acquisizione sia necessaria, al fine di indagare se anche dagli stessi risulti che l’oggetto del giudizio penale sia costituito soltanto dall’aggressione subita il 18.04.2010, oppure anche da una serie di fatti e circostanze che, come dichiarato dal deferito, indurrebbero a delineare un contesto che va ben oltre la gara e le sue peculiari implicazioni sportive. Al riguardo, questa C.D.T. dispone che sia fatto carico dell’acquisizione della documentazione, come innanzi dettagliata, sia alla Procura Federale, sia al deferito, sig. Mango Luca, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica della presente ordinanza. P.Q.M. DELIBERA disporsi l’acquisizione, con le modalità e le prescrizioni indicate nella parte motiva, dei seguenti atti: a) la querela; b) il diniego di autorizzazione alla querela; c) il patteggiamento, con il quale si è concluso il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina,R.G. n. 233/10.
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