COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 14. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. SACCO MICHELE – GARA TEVEROLA 1997 I SAN VITALIANO DEL 26.10.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 14. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. SACCO MICHELE – GARA TEVEROLA 1997 I SAN VITALIANO DEL 26.10.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, la decisione impugnata è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 35 del 31.10.2013. Il reclamo è stato spedito a mezzo “plico raccomandata 1” (“un giorno”), in data 9.11.2013, in violazione, quindi, dell’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, che prescrive il termine perentorio di sette giorni, successivi alla pubblicazione della decisione, che la parte intenda impugnare. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal ricorrente, sig. Sacco Michele; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata in misura ridotta di euro 65.00, come previsto per i reclami prodotti direttamente dai tesserati.
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