COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 25 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. STUOIE BARACCA LUGO avverso squalifica per 3 giornate calc. SALVADORI LUCA e al 6.1.2014 calc. MOIA NICOLA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 6.11.2013 gara STUOIE BARACCA LUGO – VILLANOVA del 30.10.013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 20.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
25 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. STUOIE BARACCA LUGO
avverso squalifica per 3 giornate calc. SALVADORI LUCA e al 6.1.2014 calc. MOIA
NICOLA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 6.11.2013
gara STUOIE BARACCA LUGO – VILLANOVA del 30.10.013
La S.S.D. STUOIE BARACCA LUGO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo
presente che : 1) il calc. SALVADORI contestava all'arbitro la sua capacità di arbitrare, senza frasi
minacciose; 2) premesso che “l'arbitro ha scambiato il n. 7 del calc. PELLICANO ENRICO con il n. 2 di MOIA
NICOLA, che non c'entra assolutamente nulla con la vicenda in oggetto”. “E' vero che il calc. PELLICANO, al
termine della gara, si è diretto verso l'arbitro, dimostrando il suo disappunto in quanto il giudice di gara non
aveva fatto disputare i minuti di ricupero, ma mai e poi mai il PELLICANO spintonava con il petto il giudice di
gara”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario,
ha precisato che : 1) il calc. SALVADORI, a fine partita, gli rivolgeva frasi minacciose; 2) il calc. MOIA,
perfettamente identificato, a fine gara, gli indirizzava una frase offensiva e lo spingeva petto contro petto,
sbilanciandolo,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. SALVADORI
LUCA e sino al 6.1.2014 del calc. MOIA NICOLA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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