COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 29 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BOBBIO 2012 avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 15 del 16.10.2013 gara PERINO CALCIO – BOBBIO del 29.9.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 20.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
29 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BOBBIO 2012
avverso ripetizione gara
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 15 del 16.10.2013
gara PERINO CALCIO - BOBBIO del 29.9.2013
L'A.S.D. BOBBIO 2012 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento "in quanto la soc.
PERINO CALCIO non ha provveduto a completare correttamente l'iter del reclamo. Infatti in data 30 settembre
perveniva a noi via mail una segnalazione senza l'apposizione di timbro societario e firma in calce(di dubbia
interpretazione, preannuncio di reclamo ?) della società PERINO CALCIO (la stessa comunicazione è arrivata
alla Delegazione competente), ma successivamente e nei restanti sette giorni successivi alla partita stessa,
non faceva pervenire alcun reclamo alla nostra società, che ne avrebbe avuto diritto. Pertanto ci opponiamo
alla decisione del G.S. Provinciale, in quanto all'inizio della delibera viene citato "letto il reclamo dell'A.D.S.
PERINO CALCIO", cosa impossibile in quanto la società non ha mai provveduto a tale incombenza, ma si è
limitata ad un semplice preannuncio/segnalazione". Chiede l'annullamento della decisione di primo grado, con
l'omologazione del risultato conseguito sul campo.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- verificato che l'A.S.D. PERINO CALCIO nella segnalazione fatta al Giudice di primo grado non
ha rispettato le norme che regolano la presentazione dei reclami (artt. 38, comma 7, e 46, comma 5, del
C.G.S.), per cui la delibera del G.S. territoriale deve essere dichiarata nulla ed inefficace,
d e l i b e r a
- di annullare la decisione della ripetizione della gara assunta in prime cura e di
omologare il risultato conseguito sul campo PERINO 0 - BOBBIO 2.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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