COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 29 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BOBBIO 2012 avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 15 del 16.10.2013 gara PERINO CALCIO – BOBBIO del 29.9.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 29 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BOBBIO 2012 avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 15 del 16.10.2013 gara PERINO CALCIO - BOBBIO del 29.9.2013 L'A.S.D. BOBBIO 2012 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento "in quanto la soc. PERINO CALCIO non ha provveduto a completare correttamente l'iter del reclamo. Infatti in data 30 settembre perveniva a noi via mail una segnalazione senza l'apposizione di timbro societario e firma in calce(di dubbia interpretazione, preannuncio di reclamo ?) della società PERINO CALCIO (la stessa comunicazione è arrivata alla Delegazione competente), ma successivamente e nei restanti sette giorni successivi alla partita stessa, non faceva pervenire alcun reclamo alla nostra società, che ne avrebbe avuto diritto. Pertanto ci opponiamo alla decisione del G.S. Provinciale, in quanto all'inizio della delibera viene citato "letto il reclamo dell'A.D.S. PERINO CALCIO", cosa impossibile in quanto la società non ha mai provveduto a tale incombenza, ma si è limitata ad un semplice preannuncio/segnalazione". Chiede l'annullamento della decisione di primo grado, con l'omologazione del risultato conseguito sul campo. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - verificato che l'A.S.D. PERINO CALCIO nella segnalazione fatta al Giudice di primo grado non ha rispettato le norme che regolano la presentazione dei reclami (artt. 38, comma 7, e 46, comma 5, del C.G.S.), per cui la delibera del G.S. territoriale deve essere dichiarata nulla ed inefficace, d e l i b e r a - di annullare la decisione della ripetizione della gara assunta in prime cura e di omologare il risultato conseguito sul campo PERINO 0 - BOBBIO 2. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it