COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 30 RECLAMO PROPOSTO DA S.S. CASALECCHIO 1920 avverso perdita gara e ammenda € 200 per comportamento tesserati delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 del 23.10.2013 gara OZZANESE-CASALECCHIO del 19.10.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 20.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
30 RECLAMO PROPOSTO DA S.S. CASALECCHIO 1920
avverso perdita gara e ammenda € 200 per comportamento tesserati
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 del 23.10.2013
gara OZZANESE-CASALECCHIO del 19.10.2013
La S.S.CASALECCHIO 1920, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra
indicati provvedimenti, facendo presente che : 1) non è esatto affermare che " il calc. VULPE veniva alle
mani", in quanto il giovane, correttamente espulso dal direttore di gara per un fallo di reazioni, avviandosi
verso gli spogliatoi "veniva prima aggredito fisicamente(con pugni) da persona non iscritta in elenco ed
indebitamente presente nel recinto spogliatoi, persona riconducibile alla soc. Ozzanese e, dopo, reagiva a tale
aggressione. Ciò scatenava il parapiglia generale. Se tale persona non si fosse trovata dove non doveva, nulla
sarebbe accaduto, ed il calc. VULPE sarebbe rientrato negli spogliatoi"; 2) l'arbitro decretava la sospensione
della gara subito dopo l'aggressione subita dal calc. VULPE ed inizio di un parapiglia tra giocatori e l'arrivo dei
Carabinieri avveniva più tardi, quando i calciatori delle due squadre erano già rientrati nei rispettivi spogliatoi;
3) è inesatto affermare genericamente che nella "rissa generale erano coinvolti sia i tesserati della soc.
Ozzanese che quelli della soc. Casalecchio", poichè con tale affermazione vengono inclusi anche l'allenatore
ed i dirigenti della soc. Casalecchio, in quanto tesserati; 4) era compito delle persone addette alla sostituzione
della forza pubblica e dei dirigenti della soc. Ozzanese adoperarsi per garantire l'ordine e ad impedire la
presenza di persone estranee nell'area tecnica. Inoltre, in questa sede, il rappresentante della reclamante
ha, tra l'altro, dichiarato che nessun calciatore, di entrambe le squadre, ha abbandonato il terreno di gioco
per partecipare alla rissa tra il calciatore loro tesserato, la persona che si trovava nel recinto adiacente gli
spogliatoi ed i dirigenti della società Ozzanese. Chiede l'annullamento dell'ammenda e la ripetizione della gara
o, in alternativa, lo 0 a 3 in favore della soc. Casalecchio.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro sentito in questa sede, confermando integralmente il referto originario,
ha ribadito che : 1) il calc. Vulpe, espulso per avere colpito con un pugno un giocatore avversario, giunto
all'interno dell'area adiacente gli spogliatoi, colpiva con pugni una persona colà presente indebitamente; 2) a
seguito di quanto sopra, una quindicina di calciatori di entrambe le squadre lasciava il terreno di gioco e si
portava nell'area predetta, dando luogo ad una rissa generale con calci e pugni; 3) decideva di sospendere la
gara, in quanto non vi erano più le condizioni per proseguirla; 4) dopo quasi dieci minuti, giungevano i
Carabinieri e la rissa cessava;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il
giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando entrambi i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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