COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 22.11.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO del tesserato Sig. PETEAN Luca tecnico della A.S.D. CALCIO RUDA (Terza Categoria) in merito alla squalifica a tutto il 05.12.2013 (in C.U. n° 21 del 13.11.2013 Del. Gorizia). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 21 del 13.11.2013 il G.S.T. della Delegazione di Gorizia decideva la squalifica del tecnico della prima squadra della ASD CALCIO RUDA sig. Luca PETEAN: Per comportamento antiregolamentare a fine gara in quanto si rivolgeva all’arbitro con atteggiamento intimidatorio.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 22.11.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO del tesserato Sig. PETEAN Luca tecnico della A.S.D. CALCIO RUDA (Terza Categoria)
in merito alla squalifica a tutto il 05.12.2013 (in C.U. n° 21 del 13.11.2013 Del. Gorizia).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 21 del 13.11.2013 il G.S.T. della Delegazione di Gorizia
decideva la squalifica del tecnico della prima squadra della ASD CALCIO RUDA sig. Luca PETEAN: Per
comportamento antiregolamentare a fine gara in quanto si rivolgeva all'arbitro con atteggiamento
intimidatorio.
Con tempestivo reclamo, lo stesso tecnico personalmente contestava garbatamente la decisione del
GST negando di aver offeso né di essersi reso artefice di atti intimidatori nei confronti del Direttore di
Gara. A chiusura del reclamo, negando ancora di essersi rivolto all’arbitro con fare intimidatorio, il
reclamante ipotizzava uno scambio di persona, il che a suo avviso avrebbe potuto dare logica alla
sanzione ricevuta.
Il reclamo non può essere esaminato dalla CDT. Infatti, la squalifica inflitta all’allenatore resta contenuta
in 21 giorni effettivi, mentre l’art. 45/3 lett. b) CGS dispone che non sono impugnabili in alcuna sede e
sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari che riguardano una “inibizione per dirigenti
ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese”.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’incameramento della tassa versata.
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