COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAMARO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 75 LND DEL 24.10.2013 (Gara: ESERCITO CALCIO ROMA – LAMARO CINECITTA’ del 24.10.2013 – Campionato di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 97/LND del 22.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAMARO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS EMANUELE
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 75 LND
DEL 24.10.2013
(Gara: ESERCITO CALCIO ROMA – LAMARO CINECITTA’ del 24.10.2013 – Campionato di II
Categoria)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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